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Tribunale di Bologna, 16 Aprile 2025, n. 968/2025
Responsabilità degli amministratori e azione del curatore: onere della prova, danno e effetti della transazione parziale tra coobbligati solidali
L’art. 146 l.f. sancisce una generica e onnicomprensiva legittimazione del curatore a promuovere, a beneficio della massa, tutte le azioni di responsabilità verso amministratori, sindaci, liquidatori e soci di s.r.l.,...

L’art. 146 l.f. sancisce una generica e onnicomprensiva legittimazione del curatore a promuovere, a beneficio della massa, tutte le azioni di responsabilità verso amministratori, sindaci, liquidatori e soci di s.r.l., ragione per la quale è ammesso a far valere cumulativamente tutti i titoli di responsabilità. Ogni violazione che integra la responsabilità verso la società è idonea, quando cagiona o concorre a cagionare una diminuzione del patrimonio sociale rendendolo insufficiente, a fondare anche la responsabilità ex art. 2394 c.c. Tale ultima azione di responsabilità, fondata sul presupposto della violazione degli obblighi relativi alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale (cfr. art. 2476 c.c. per le s.r.l.), ha pacificamente natura extracontrattuale, ponendo dunque a carico della curatela l’onere della prova dei fatti causativi del danno e del nesso di causalità.

Nel caso di omessa adozione delle misure previste dall’art. 2447 o 2482-ter c.c., a fronte di una perdita rilevante ai sensi di tali disposizioni, il danno può derivare dal compimento, da parte degli amministratori, di atti di gestione incompatibili con i vincoli di cui all’art. 2486, co. 1, c.c., i quali pongono la finalità di conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale: onde colui (società o terzi) che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell’art. 2486 c.c., ha l’onere di allegare e provare l’esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società ed il successivo compimento di atti gestori da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d’impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d’impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari per specifiche ragioni.

In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.f., la mancanza di scritture contabili, ovvero la loro sommarietà o inintelligibilità, non è di per sé sufficiente a giustificare la condanna dell’amministratore in conseguenza dell’impedimento frapposto alla prova occorrente ai fini del nesso eziologico rispetto ai fatti causativi del dissesto, in quanto la stessa presuppone che sia comunque previamente assolto l’onere della prova circa l’esistenza di condotte per lo meno astrattamente causative di un danno patrimoniale, restando perciò applicabile il criterio del deficit fallimentare soltanto come criterio equitativo, per l’ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno in conseguenza dell’affermazione di esistenza della prova - almeno presuntiva - di condotte di tal genere. In altri termini, la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, purché l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore medesimo.

La transazione parziaria avente ad oggetto la quota di responsabilità risarcitoria “astratta, ideale, ipotetica, interna e personale” esula dall’applicazione dell’art. 1304 c.c., ma comporta che il dovuto del condebitore solidale che non ha transatto vada ridotto della quota ideale del condebitore che ha transatto se quest’ultimo ha pagato una somma inferiore.

La transazione intervenuta tra il danneggiato e uno dei corresponsabili in solido, in relazione a una parte soltanto del credito risarcitorio, determina lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva, senza, peraltro, vincolare in alcun modo la successiva ripartizione giudiziale della responsabilità tra i condebitori e spiegando efficacia limitatamente alla quota attribuita al condebitore stipulante.

L’art. 1304, co. 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all’atto di transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne.

Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l’ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all’importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideate di debito; se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l’accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto. In altri termini, in tema di obbligazioni solidali, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido a seguito della transazione conclusa da uno di essi nei limiti della propria quota, occorre verificare se la somma pagata sia pari o superiore alla quota di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore, perché, nel primo caso, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l’accordo transattivo mentre, nel secondo caso, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto.

Corte d’appello di Torino, 30 Maggio 2024, n. 506/2024
Principi in tema di notifica della riassunzione, di transazione parziale e di obbligazioni solidali
La notificazione dell’atto di riassunzione al domicilio eletto nel corso del giudizio dal de cuius, anziché a quello effettivo, deve ritenersi affetta da inesistenza e non da nullità, tenuto conto...

La notificazione dell'atto di riassunzione al domicilio eletto nel corso del giudizio dal de cuius, anziché a quello effettivo, deve ritenersi affetta da inesistenza e non da nullità, tenuto conto del principio ormai comunemente recepito secondo cui l'ipotesi di inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando essa sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa e sia pertanto inidonea a realizzare lo schema tipico dell'istituto, come accade quando la consegna dell'atto avvenga a persona ed in luogo assolutamente non riferibili al destinatario ovvero quando non vi sia stata una qualsiasi consegna dell'atto da notificare.

E’ pacifico che in caso di transazione parziale (limitata alla sola quota interna del debitore solidale stipulante) si determina lo scioglimento della solidarietà passiva tra il debitore stipulante e gli altri condebitori e che il debito residuo, ancora solidale tra i condebitori che non hanno transatto, deve essere ridotto. Ma in ordine all’ammontare della riduzione, la transazione parziaria non può né condurre ad un incasso superiore rispetto all'ammontare complessivo del credito originario, né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti ad essa estranei, sicché il debito residuo dei debitori non transigenti è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito. In caso contrario, se cioè il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al transigente, il debito residuo che resta tuttora a carico solidale degli altri obbligati dovrà essere necessariamente ridotto (non già di un ammontare pari a quanto pagato bensì) in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto, giacché altrimenti la transazione provocherebbe un ingiustificato aggravamento per i soggetti rimasti ad essa estranei.

In tema di obbligazioni solidali, se la transazione stipulata tra il creditore ed uno (o più) dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto la sola quota del condebitore che l'ha stipulata, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido occorre distinguere se la somma pagata sia pari o superiore alla quota ideale di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore: nel primo caso, infatti, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l'accordo transattivo; nel secondo caso, invece, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto.

 

Tribunale di Milano, 3 Ottobre 2024, n. 8664/2024
Transazione pro quota e azione di regresso nei confronti del coobligato transigente
La transazione stipulata dal creditore con uno dei coobbligati in relazione alla sola quota del coobbligato transigente e senza rinuncia all’azione nei confronti degli altri coobbligati integra una rinuncia alla...

La transazione stipulata dal creditore con uno dei coobbligati in relazione alla sola quota del coobbligato transigente e senza rinuncia all'azione nei confronti degli altri coobbligati integra una rinuncia alla solidarietà a favore del debitore che ha transatto, con applicabilità, nei rapporti tra coobbligato transigente e coobbligati non transigenti, dei principi di cui agli artt. 1313 e 1299 c.c.
Pertanto il condebitore solidale, che ha versato una somma in eccesso rispetto alla propria quota, ha diritto di esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato transigente e beneficiario della rinuncia.

Tribunale di Venezia, 18 Agosto 2023
Responsabilità solidale dell’advisor finanziario per operazioni produttive di danni a carico della società
L’intermediario, sia quando agisca in modo autonomo (mediazione c.d. tipica), sia su incarico di una delle parti (mediazione c.d. atipica) è tenuto a comportarsi secondo buona fede e correttezza e...

L’intermediario, sia quando agisca in modo autonomo (mediazione c.d. tipica), sia su incarico di una delle parti (mediazione c.d. atipica) è tenuto a comportarsi secondo buona fede e correttezza e a riferire, perciò, alle parti le circostanze, da lui conosciute o conoscibili secondo la diligenza qualificata ex art. 1175 c.c. propria della sua categoria, idonee ad incidere sul buon esito dell'affare, senza che le eventuali più penetranti verifiche a ciò necessarie postulino il previo conferimento di specifico incarico.

La transazione fatta con uno dei condebitori solidali esclude la applicabilità della previsione di cui all’art. 1304 c.c. nel caso in cui sia riferita alla sola quota ideale interna di responsabilità di uno dei condebitori in solido; da ciò discende una rottura del vincolo di solidarietà che non consente a parte convenuta di profittare della transazione. Tuttavia, dalla transazione potrebbero discendere comunque effetti favorevoli nei confronti del terzo estraneo al contratto posto che nel caso in cui il condebitore che ha transatto ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all’importo pagato. Per verificare se la transazione tra il creditore ed uno o più dei condebitori in solido comporti o meno il versamento di somme pari o superiori alla sua quota ideale di debito devesi verificare quali fosse detta quota ideale e dunque come dovesse esser ripartita internamente tra i diversi condebitori condebitori la responsabilità per detti addebiti.

Tribunale di Milano, 1 Dicembre 2021
Responsabilità degli amministratori di s.p.a.: transazione parziale, amministratore di fatto e notificazione al convenuto residente all’estero
In tema di obbligazioni solidali, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido a seguito della transazione conclusa da uno di essi nei...

In tema di obbligazioni solidali, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido a seguito della transazione conclusa da uno di essi nei limiti della propria quota, occorre verificare se la somma pagata sia pari o superiore alla quota di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore, perché, nel primo caso, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l’accordo transattivo, mentre, nel secondo caso, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto.

È infondata la domanda risarcitoria proposta dalla società che si fonda sulla prospettazione della responsabilità solidale di un individuo considerato amministratore di fatto o quale terzo concorrente ai sensi dell’art. 2043 c.c., qualora, a seguito dell’intervenuta transazione in corso di giudizio conclusa dalla società con gli altri convenuti coobbligati solidali membri del consiglio di amministrazione, la società non riduca nei confronti del convenuto coobbligato solidale rimasto estraneo alla transazione la pretesa risarcitoria in considerazione della porzione di debito già estinta dagli altri debitori in solido, né produca in giudizio il testo delle transazioni concluse con gli altri convenuti, rendendo impossibile l’accertamento in giudizio dell’esistenza e consistenza del danno residuo che è uno degli elementi costitutivi della responsabilità.

Ai fini del riconoscimento della qualità di amministratore di fatto è necessario che il soggetto privo di formale investitura si sia ingerito nella gestione della società, compiendo atti tipici di esercizio della funzione gestoria o impartendo direttive che ne condizionino le scelte operative con sistematicità, continuità e completezza, non potendo la gestione di fatto esaurirsi in episodi sporadici ed occasionali.

È infondata la domanda risarcitoria svolta della società attrice nei confronti del convenuto ai sensi dell’art. 2043 c.c. per aver indotto, in qualità di terzo, l’organo amministrativo della società a compiere una complessa operazione di compravendita di quote e sottoscrizione di azioni dell’aumento di capitale e, in ultima analisi, quale conferente in natura di assets senza i presidi di cui agli art. 2342 ss. c.c., ovvero di una relazione giurata di un perito nominato dal tribunale, escogitata a suo esclusivo vantaggio in danno della società, in assenza di specifica allegazione da parte della società attrice delle modalità con cui il convenuto avrebbe “indotto” l’organo amministrativo a compiere l’operazione illecita se con l’inganno o con la minaccia, né avendo la società attrice spiegato come l’inganno o la minaccia avrebbero potuto influenzare in misura determinante un esperto del settore, tanto da indurlo ad agire in danno della società.

È da ritenersi valida la notificazione eseguita nei confronti del convenuto avente la residenza anagrafica all’estero presso la sua dimora in Italia, ai sensi dell’art. 142, co. 1, c.p.c., interpretato in modo tale da privilegiare il collegamento più rilevante del destinatario con il luogo sito in Italia in base al principio di effettività della notificazione, non trovando applicazione diretta per i soggetti residenti all’estero l’ordine preferenziale dei luoghi di consegna stabilito dall’art. 139 c.p.c.

Tribunale di Torino, 8 Novembre 2019
Azione di responsabilità esercitata dal curatore e transazione con uno dei condebitori
In tema di azione sociale di responsabilità esercitata dal curatore, la domanda di accertamento della responsabilità dei soggetti convenuti deve intendersi tacitamente proposta, ancorché non espressamente formulata, in quanto istanza...

In tema di azione sociale di responsabilità esercitata dal curatore, la domanda di accertamento della responsabilità dei soggetti convenuti deve intendersi tacitamente proposta, ancorché non espressamente formulata, in quanto istanza che si pone in rapporto di necessaria connessione con il petitum della condanna al risarcimento. (altro…)

Tribunale di Milano, 7 Gennaio 2019
Transazione parziale nel giudizio di responsabilità instaurato dal curatore fallimentare
L’art. 1304 c.c., comma 1, secondo cui la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori solidali giova agli altri che dichiarino di volerne profittare, si riferisce soltanto alla transazione...

L'art. 1304 c.c., comma 1, secondo cui la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori solidali giova agli altri che dichiarino di volerne profittare, si riferisce soltanto alla transazione stipulata per l'intero debito solidale e non è quindi applicabile quando la transazione è limitata al solo rapporto interno del debitore che la stipula.

La transazione pro quota è tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce e, tenuto conto del fatto che essa non può né condurre ad un incasso superiore rispetto all'ammontare complessivo del credito originario, né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti ad essa estranei, neppure in vista del successivo regresso nei rapporti interni, è giocoforza pervenire alla conclusione che il debito residuo dei debitori non transigenti è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito. In caso contrario, se cioè il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al transigente, il debito residuo che resta tuttora a carico solidale degli altri obbligati dovrà essere necessariamente ridotto (non già di un ammontare pari a quanto pagato, bensì) in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto, giacché altrimenti la transazione provocherebbe un ingiustificato aggravamento per soggetti rimasti ad essa estranei.

Tribunale di Bologna, 23 Settembre 2019
Azione di responsabilità e transazione parziale: riflessi sul giudizio per il condebitore solidale estraneo all’accordo transattivo
Non si estingue il processo per il condebitore solidale che non ha partecipato alla transazione parziale conclusa dai sindaci e dalle assicurazioni, di cui ha dichiarato di voler profittare ai...

Non si estingue il processo per il condebitore solidale che non ha partecipato alla transazione parziale conclusa dai sindaci e dalle assicurazioni, di cui ha dichiarato di voler profittare ai sensi dell’art. 1304 c.c.

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