Il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem. Invero, la forma scritta non è richiesta (altro…)
L’operazione con cui una società assegni liberalmente ai dipendenti parte delle azioni detenute in una s.p.a. non è qualificabile come «collocamento» e, pertanto, non è idonea a configurare la società le cui azioni siano così assegnate quale emittente azioni diffuse in misura rilevante fra il pubblico. Infatti, perché si possa parlare di «collocamento», è necessario che quest'ultimo sia posto in essere o dalla stessa società emittente o da chi ne detenga il controllo e, comunque, per un corrispettivo; solo in questo caso si può ritenere effettivamente perseguito quel ricorso al mercato dei capitali di rischio che – esso solo – può rendere il titolo dell’emittente «diffuso» fra il pubblico degli investitori.
Per lo scioglimento della comunione ereditaria, relativa ad una partecipazione sociale, è necessario un formale atto di divisione o volontario (scrittura privata autenticata o atto pubblico) ovvero giudiziario, con necessità, sia nell’uno che nell’altro caso, di successiva iscrizione nel Registro delle Imprese dell’atto o provvedimento di scioglimento.
Il contratto di vendita della quota di una società di capitali caduta in successione “mortis causa” è valido, ma ha solo efficacia obbligatoria fra le parti del contratto stesso e condizionata dall’attribuzione al socio cedente, in sede di divisione dei beni caduti in successione, di quel determinato bene (immateriale) ossia la partecipazione sociale in quella determinata percentuale. Per l’effetto, fino alla formale divisione, la cessione, avente ad oggetto la quota ideale di un bene ancora indiviso, non può essere opponibile né agli altri comproprietari né alla società.
L’atto di cessione di quote di S.r.l. non comprende anche il finanziamento già effettuato dal cedente alla società le cui partecipazioni sono oggetto di trasferimento, dal momento che del finanziamento, una volta effettuato dal socio, diviene titolare la società finanziata ed il socio finanziante perde la titolarità dei beni trasferiti (ossia, del denaro) ed acquista, nei confronti della società finanziata, un diritto di credito avente ad oggetto la loro restituzione e regolato dall’accordo di finanziamento e dall’art. 2467 c.c.
Il mancato accordo su «questioni di obiettivo rilievo» nell'economia del contratto (nel caso di specie, con riferimento alle trattative intercorse per la cessione di una partecipazione azionaria di oltre il 40% del capitale sociale: l’ampiezza delle garanzie richieste (altro…)
La surrogazione legale di cui all’art. 1203, n. 3, c.c., non è esclusa dal diritto di regresso concesso in via alternativa ex art. 1299 c.c.; essa, dunque, opera anche a favore del fideiussore ed, in generale, del garante che abbia soddisfatto il debito garantito. In particolare (altro…)
Il negozio fiduciario si distingue dalla simulazione assoluta, ove l’effetto traslativo non si produce, per cui non trovano applicazione le limitazioni sulle prove dettate dall’articolo 1417 c.c. (salvo che per la natura dei diritti trasferiti non sia necessaria la forma scritta). (altro…)
L'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. è esperibile da parte di chi, affermandosi proprietario, non solo vuole che si accerti tale qualità, ma vuole anche che la cosa sia recuperata da chi la detiene o possiede. A tal fine, l’attore che afferma di essere il proprietario non solo dovrà provare che è divenuto tale in base (altro…)
In sede di cessione di quota di s.r.l. - in cui il cedente si impegna, contestualmente al trasferimento, a non svolgere attività concorrente e il cessionario al pagamento del prezzo come raetizzato -, a fronte della diffida (altro…)
Il contratto di trasferimento di quote di s.r.l. ha natura consensuale, sicché l'effetto traslativo della proprietà si perfeziona con l'accordo delle parti, mentre la formalizzazione per scrittura privata autenticata è necessaria, ai sensi dell'art. 2470 c.c., solo ai fini dell'iscrizione dell'atto (altro…)
Nel caso in cui la cessione della partecipazione sociale sia disciplinata da due scritture contemporanee, deve ritenersi che la regolamentazione definitiva dei rapporti negoziali tra le parti trovi la propria sede nella scrittura privata autentica dal notaio poiché soltanto questa può (altro…)
A seguito della soppressione del libro dei soci, per rendere opponibile anche alla società l’avvenuto trasferimento di quote di srl, è necessario procedere all’iscrizione della sentenza costitutiva ex art. 2392 c.c. presso il Registro delle Imprese che consenta il trasferimento delle quote e sostituisca il consenso mancato alla formalizzazione del contratto definitivo. (altro…)