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Tribunale di Milano, 4 Giugno 2024, n. 5667/2024
Intestazione fiduciaria di azioni: requisiti, prescrizione, usufrutto e tutele del fiduciante
Il negozio fiduciario determina un’interposizione reale di persona, attraverso la quale l’interposto acquista la titolarità della res, pur essendo obbligato a tenere un certo comportamento con il fiduciante. Si realizza,...

Il negozio fiduciario determina un'interposizione reale di persona, attraverso la quale l'interposto acquista la titolarità della res, pur essendo obbligato a tenere un certo comportamento con il fiduciante. Si realizza, pertanto, una combinazione di fattispecie collegate, l'una costituita da un negozio reale traslativo e l'altra ad effetti meramente obbligatori.

Il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive con il decorso dell'ordinario termine decennale, che decorre, in difetto di una diversa previsione nel "pactum fiduciae", dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene, sussistendo, prima di tale momento, solo un mero obbligo di trasferimento a richiesta del fiduciante e non un'obbligazione inadempiuta.

La mera detenzione fiduciaria della res oggetto di pactum fiduciae non è, per sua stessa natura, idonea a farne acquisire la proprietà in capo al fiduciario, dal momento che l'intestazione fiduciaria di titoli azionari o quote integra gli effetti dell'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista la titolarità delle azioni o quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l'interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonchè a ritrasferire i titoli ad una scadenza convenuta ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto.

L'accertato inadempimento da parte dei fiduciari dell'obbligo restitutorio legittima il fiduciante a richiedere la pronuncia di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che tenga luogo dell'obbligazione rimasta inadempiuta.

Tribunale di Torino, 22 Dicembre 2021
In Evidenza
Possesso e usucapione della quota di S.r.l.
Ammessa la natura della quota di S.r.l. come posizione obiettivata in un bene mobile e la nozione estensiva di possesso della quota per il tramite dell’iscrizione a libro soci, appare...

Ammessa la natura della quota di S.r.l. come posizione obiettivata in un bene mobile e la nozione estensiva di possesso della quota per il tramite dell’iscrizione a libro soci, appare logico e coerente trarre la conclusione che la quota di S.r.l. può essere usucapita. La richiesta di esercitare i diritti amministrativi del socio e la riserva di impugnare gli atti societari da parte del socio non fanno cessare lo stato di possesso delle quote sociali in capo al soggetto iscritto a libro soci.

Tribunale di Milano, 9 Marzo 2020
Per la validità del contratto di edizione non è richiesta la forma scritta ad substantiam.
Ai fini della validità di un contratto di edizione non occorre la forma scritta. Invero, l’art. 110 l.a. prevede la forma scritta dell’atto di trasmissione dei diritti di utilizzazione solo ad...

Ai fini della validità di un contratto di edizione non occorre la forma scritta. Invero, l'art. 110 l.a. prevede la forma scritta dell'atto di trasmissione dei diritti di utilizzazione solo ad probationem e non ad substantiam. I contratti per i quali sia prevista la forma scritta ad probationem, a differenza di quelli per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam, sono validi anche se stipulati oralmente e la forma scritta costituisce solo un limite alla prova, che in particolare riguarda le prove testimoniali, non ammissibili al di fuori della ipotesi espressamente prevista dall'art. 2725 c.c. della perdita incolpevole del documento.

Tribunale di Milano, 30 Gennaio 2020
Usucapione su titoli azionari
Il possesso utile ai fini dell’usucapione abbreviata su titoli azionari nominativi deve essere continuativo e ininterrotto per almeno dieci anni e acquistato in buona fede ovvero,  ai sensi dell’art. 1147...

Il possesso utile ai fini dell’usucapione abbreviata su titoli azionari nominativi deve essere continuativo e ininterrotto per almeno dieci anni e acquistato in buona fede ovvero,  ai sensi dell’art. 1147 cod. civ., ignorando di ledere l’altrui diritto. In particolar modo, il possesso del titolo azionario deve essere caratterizzato dall’intestazione del titolo, dall’iscrizione nel libro soci e dall’esercizio dei diritti di natura amministrativa o economica riguardanti la qualità di socio.

30/01/2020

Tribunale di Milano, 22 Dicembre 2017
In Evidenza
Alle quote di s.r.l. si applica la disciplina sull’usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri ex art. 1162 c.c.
La riforma del 2003 (sia pure con un intervento che potrebbe reputarsi eccentrico rispetto al tradizionale assetto della pubblicità commerciale) ha dettato con il terzo comma dell’art 2470 c.c. una...

La riforma del 2003 (sia pure con un intervento che potrebbe reputarsi eccentrico rispetto al tradizionale assetto della pubblicità commerciale) ha dettato con il terzo comma dell’art 2470 c.c. una previsione che attiene alla disciplina (altro…)

Tribunale di Milano, 13 Marzo 2015
In Evidenza
Azione di accertamento della proprietà di una partecipazione e acquisto per usucapione
Attesa la natura di cosa mobile di una partecipazione sociale, è pienamente applicabile anche alle partecipazioni sociali la regola di cui all’art. 1161 c.c. secondo la quale la proprietà dei...

Attesa la natura di cosa mobile di una partecipazione sociale, è pienamente applicabile anche alle partecipazioni sociali la regola di cui all'art. 1161 c.c. secondo la quale la proprietà dei beni mobili si acquista in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede (nel caso di specie, il Tribunale (altro…)

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