responsabilità di amministratori e sindaci per distrazioni patrimoniali
Nel giudizio proposto dalla curatela fallimentare per la condanna al pagamento del debito di un terzo nei confronti del fallito, l’eccepibilità in compensazione di un credito dello stesso terzo verso il fallito non è condizionata alla preventiva verificazione di tale credito, finché [ LEGGI TUTTO ]
La rinuncia della società in bonis a promuovere l’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore non preclude al curatore, nel successivo fallimento, l’esercizio dell’azione ex art. 2394-bis cod. civ.
La transazione stipulata dalla società in bonis con il proprio amministratore, con cui essa abbia rinunciato all’esercizio dell’azione di responsabilità, non può precludere alla curatela l’esercizio dell’azione di responsabilità nell’interesse dei creditori sociali, ex art. 2394-bis cod. civ., in quanto i creditori sono da considerarsi terzi estranei alla transazione in questione. [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità dei sindaci ed effetti sui contratti di consulenza in essere tra questi ultimi e la società
L’articolo 2399 c.c. non prevede alcuna nullità dei contratti di consulenza stipulati tra la società e i propri sindaci, ma solo l’ineleggibilità o decadenza di questi ultimi. La stipulazione di tali contratti non è, di per sé, idonea a cagionare un danno alla società.
Diminuzione del capitale per perdite nel giudizio avente a oggetto la responsabilità degli organi sociali
La diminuzione del capitale sociale per perdite deve essere apprezzata sulla base di una situazione patrimoniale redatta secondo le regole che presiedono alla redazione del bilancio di esercizio. L’estensione della disciplina del bilancio alla situazione patrimoniale comporta l’impossibilità di utilizzare ai fini della determinazione dell’attivo patrimoniale criteri di valutazione diversi da quelli utilizzati per la redazione del bilancio e, in particolare, l’impossibilità di rivalutare i beni iscritti all’attivo al fine di far emergere plusvalori latenti nel patrimonio sociale in grado di contrarre o escludere la perdita.
Responsabilità degli amministratori e dei sindaci di s.r.l. nel fallimento e criterio di determinazione del danno
Il danno che gli amministratori ed i sindaci sono tenuti a risarcire, in sede fallimentare, quando, al verificarsi di una causa di scioglimento della società, abbiano, rispettivamente, violato o non vigilato sul dovere di non intraprendere nuove operazioni, non s’identifica automaticamente nella differenza tra passivo ed attivo accertati in sede di fallimento, ma può essere commisurato a tale differenza, in mancanza di prova di un maggior pregiudizio, solo se da detta violazione sia dipeso il dissesto economico ed il conseguente fallimento della società.
Anche qualora sia stata accertata l’impossibilità di ricostruire i dati con l’analiticità necessaria per individuare le conseguenze dannose riconducibili al comportamento degli organi sociali il suaccennato criterio differenziale può costituire un parametro di riferimento per la liquidazione del danno in via equitativa; ma, in tal caso, è compito del giudice del merito indicare le ragioni che non hanno permesso l’accertamento degli specifici effetti pregiudizievoli riconducibili alla condotta dei convenuti, nonchè la plausibilità logica del ricorso a detto criterio.
Non può ragionevolmente sostenersi che il deficit patrimoniale accertato nella procedura fallimentare – nella sua interezza – sia di regola la naturale conseguenza dell’essersi protratta la gestione dell’impresa in assenza delle condizioni che giustificano la continuità aziendale: non sarebbe logicamente corretto nè imputare all’amministratore le perdite patrimoniali che ben potrebbero già essersi verificate in un momento anteriore al manifestarsi della situazione di crisi, nè far gravare su di lui la responsabilità per le ulteriori passività che quasi sempre un’impresa in crisi comunque accumula nella fase di liquidazione. [fattispecie relativa a fatti verificatisi anteriormente all’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 c.c., disposta dall’art. 378, comma 2, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]
Nelle cause ex art. 146 l.fall., l’attore, pur non dovendo provare l’inadempimento del convenuto, lo deve quantomeno allegare; e l’allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento quale che sia, ma ad un inadempimento astrattamente efficiente alla produzione del danno. Grava poi sull’attore l’onere di provare danno e nesso di causalità.
Amministratori e sindaci, in sede fallimentare, non sono tenuti a risarcire il danno derivato alla società dall’omesso versamento degli oneri tributari, previdenziali ed assicurativi, ove non sia stata quantomeno allegata la presenza, nel patrimonio della società, dei fondi necessari ad adempiervi.
Responsabilità nel fallimento e decadenza sanzionatoria dei sindaci di s.r.l.
Perché possa imputarsi ai sindaci l’inadempimento degli obblighi di vigilanza ex art. 2407, co. 2, c.c. non occorre individuare specifici comportamenti che si pongano in violazione dello stesso, essendo sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, segnalando all’assemblea le irregolarità riscontrate o denunciando i fatti al Pubblico Ministero ex art. 2409 c.c.
La decadenza sanzionatoria dei sindaci per ripetuta assenza ingiustificata alle sedute del Collegio sindacale e del Consiglio di amministrazione ex 2404 e 2405 c.c., richiedendo la verifica dell’insussistenza di una valida causa di giustificazione, non può operare senza un accertamento assembleare (salve spontanee dimissioni dei sindaci stessi). In ciò, essa si distingue dalla decadenza ordinaria ex art. 2399 c.c., che opera invece automaticamente.
Responsabilità di amministratori e sindaci di s.r.l. fallita per danno morale al socio di minoranza
E’ inammissibile l’azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci di s.r.l. proposta della socia al 20% per i danni morali subiti, conseguentemente alla “implosione traumatica della sua vita” derivante dalle vicende gestorie [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità del curatore del Fallimento di S.r.l. nei confronti di amministratori e sindaci
Il curatore del Fallimento agisce nei confronti degli amministratori ai sensi dell’art. 146 L. Fall. in quanto legittimato tanto ad esercitare l’azione sociale di responsabilità per violazione dei doveri imposti dalla legge, quanto l’azione di responsabilità verso i creditori sociali [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità degli amministratori e dei sindaci e nullità dell’atto di citazione
L’azione di responsabilità esperita nei confronti di amministratori e sindaci di una società per la causazione e l’aggravamento del dissesto di quest’ultima presuppone l’esatta identificazione delle condotte (attive od omissive) compiute [ LEGGI TUTTO ]