Ricerca Sentenze

Filtri di Ricerca

Trovate
sentenze

Sentenze con tag: patronimico

Tribunale di Venezia, 21 Maggio 2026, n. 2994/2025
Marchio patronimico e concorrenza sleale per indebito agganciamento
La legittimazione passiva, intesa quale titolarità astratta dal lato passivo del rapporto giuridico, sussiste nel momento in cui il soggetto...

La legittimazione passiva, intesa quale titolarità astratta dal lato passivo del rapporto giuridico, sussiste nel momento in cui il soggetto convenuto in giudizio coincide con quello che l’attore prospetta come la controparte titolare del rapporto sostanziale, mentre difetta nel caso in cui l’attore conviene in giudizio un soggetto diverso da quello che egli stesso indica come titolare dal lato passivo del rapporto giuridico, con conseguente inammissibilità, in rito, dell’azione. Laddove, invece, sia accertato che non vi sia coincidenza tra soggetto convenuto in giudizio e titolarità concreta della pretesa dal lato passivo, la domanda sarà rigettata nel merito, non trattandosi di questioni inerenti l’ammissibilità della domanda ma la sua fondatezza.

In caso di marchio figurativo complesso che reca un patronimico, costituisce atto di concorrenza sleale per indebito agganciamento l’utilizzo della sola componente patronimica, anche come nome di dominio e indirizzo e-mail, per identificare la stessa tipologia di attività economica del concorrente che, da anni, è conosciuto sul mercato proprio con il medesimo patronimico.

È ammissibile il deposito di note contenenti delle critiche sotto il profilo tecnico all’elaborato peritale del CTU, alle quali può attribuirsi natura di allegazioni difensive, poiché la parte può muovere in ogni tempo critiche rispetto all’elaborato peritale, anche con il supporto di professionisti che non siano stati nominati C.T.P.

Leggi tutto
30/03/2026
Data sentenza: 21/05/2026
Numero: 2994/2025
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Fabio Doro
Registro : RG – 11076 –  2018
Tribunale di Firenze, 21 Maggio 2026, n. 4105/2024
Preuso di patronimico e denominazione sociale
Per invocare il preuso di un marchio, il preutente deve allegare e provare l’utilizzo del marchio non come denominazione, identificativa...

Per invocare il preuso di un marchio, il preutente deve allegare e provare l’utilizzo del marchio non come denominazione, identificativa della persona giuridica, ma come marchio, identificativo dei servizi offerti.

Non è sufficiente l’inserimento di un patronimico all’interno della denominazione, posto che ciò non implica necessariamente che quel nome costituisca proprio il segno con il quale sono proposti i servizi resi.

Peraltro, pur tenendo fermo il principio di tendenziale unitarietà dei segni distintivi, che è proprio dei marchi registrati, con riferimento all'uso di fatto dei segni distintivi va affermata la regola della loro distinta articolazione; quindi, è possibile (in astratto) che un soggetto abbia preusato un segno nella denominazione sociale, senza però aver fatto uso dello stesso segno in funzione di marchio, per contraddistinguere prodotti o servizi forniti.

L’uso di un nome proprio come denominazione sociale non è necessariamente precluso dalla precedente registrazione di un marchio che lo contiene; occorre, però, che tale utilizzo, ai sensi dell’art. 21 CPI, abbia funzione descrittiva dell’attività e non anche distintiva dei servizi offerti e sia conforme alla correttezza professionale e giustificato, in un ambito strettamente delimitato, dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all'attività.

Leggi tutto
23/02/2026
Data sentenza: 21/05/2026
Numero: 4105/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Niccolò Calvani
Registro : RG – 10898 –  2021
Tribunale di Milano, 21 Maggio 2026
Marchio patronimico, rischio di confusione e rinomanza: il caso Ferrari
Il titolare del marchio registrato ha il diritto di fare uso esclusivo dello stesso e, quindi, di vietare ai terzi,...

Il titolare del marchio registrato ha il diritto di fare uso esclusivo dello stesso e, quindi, di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e i servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

L’apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto dal giudice di merito — le cui valutazioni si sottraggono al controllo di legittimità se congruamente e correttamente motivate — non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo, cioè, all’insieme degli elementi salienti — grafici, fonetici e visivi —nonché tenendo conto che, ove si tratti di marchio “forte” (in quanto frutto di fantasia senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività, rispetto a quella dei marchi “deboli”, poiché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l'attitudine individuante.

L'uso del marchio può ritenersi non conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale, in particolare quando: avvenga in modo tale da far pensare che esiste un legame commerciale tra i terzi e il titolare del marchio; pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà; causi discredito o denigrazione di tale marchio; il terzo presenti il suo prodotto come un’imitazione o una contraffazione del prodotto recante il marchio di cui egli non è il titolare..

Un segno distintivo costituito da un nome anagrafico validamente registrato come marchio non può essere, di regola, adottato, in settori merceologici identici o affini, né come marchio, né come denominazione sociale, salvo il principio della correttezza professionale, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome, in quanto, nell'ambito dell'attività economica e commerciale, il diritto al nome subisce una compressione ove sia divenuto oggetto di registrazione ad opera di altri.

Il marchio costituito dall’uso di un patronimico non può essere considerato debole anzi risultando impossibile negarne il carattere forte di esso tanto più in relazione al grado diffusione del nome. Conseguentemente, si ritiene che l’inserimento del medesimo patronimico in altro marchio o in altra ragione sociale non possa considerarsi né legittimo né lecito.

Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla (art. 2564 co. 1 c.c.). Tale previsione si applica anche all’insegna (art. 2568 c.c.).

Anche se la disciplina del marchio e dell’insegna sono differenti e se per l’insegna è consentita, come per la ditta, l’utilizzazione di segni altrui con integrazioni o modifiche idonee a differenziarla, in forza del combinato disposto dell’articolo 2564, comma 1, c.c. e dell’articolo 2568 c.c., tale facoltà è comunque subordinata all’adozione di misure idonee, come integrazioni o modifiche, volte ad evitare l’effetto confusorio.

Non costituisce un’adeguata misura di differenziazione il mero utilizzo di un font diverso nella scritta “Ferrari” posta sull’insegna della Resistente rispetto a quello utilizzato nel marchio dalla Ricorrente, dato che un negozio viene comunemente identificato attraverso la porzione denominativa dominante dell’insegna, piuttosto che tramite elementi grafici.

Leggi tutto
22/02/2026
Data sentenza: 21/05/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Mariachiara Lionella Vanini
Registro : RG – 40507 –  2024
Tribunale di Catania, 21 Maggio 2026, n. 1181/2025
Coesistenza e non confondibilità tra segni distintivi con patronimico
Sussiste l’interesse ad agire nella proposizione di un’azione di mero accertamento negativo della propria condotta di contraffazione di un brevetto...

Sussiste l’interesse ad agire nella proposizione di un’azione di mero accertamento negativo della propria condotta di contraffazione di un brevetto (o anche di un marchio) altrui, posto che tale azione mira a conseguire mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva, un risultato utile giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l’intervento del giudice; analogo principio vale per l’azione di accertamento negativo dell’illiceità (ovvero di accertamento positivo della liceità) della condotta di concorrenza sleale. L’interesse ad agire nell’azione di mero accertamento sussiste anche in assenza di un’espressa iniziativa assunta dal titolare del diritto di privativa tramite l’invio (o la ricezione) di una diffida o di un suo coinvolgimento in giudizi o procedimenti, non implicando necessariamente l’attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente, uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo.

Ove due società concorrenti utilizzino nella propria denominazione sociale e marchio il medesimo patronimico – nella fattispecie, lo stesso cognome – differenziandosi solo per la presenza post adottata – in una – del nome di battesimo, l’ammissibilità dell’utilizzo del patronimico nei segni distintivi della seconda va valutata in concreto: sotto il profilo della confondibilità dei nomi commerciali delle società in conflitto ai sensi dell’art. 2564 c.c., non operando nelle società di capitali il temperamento del principio di verità nella formazione del nome commerciale, e dell’eventuale integrazione di atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n.3 c.c.; sotto il profilo della confondibilità dei marchi, quale atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n.1 c.c., non essendo sufficiente ad esonerare il giudice dall’esame della stessa – per differenza di natura dell’azione, presupposti ed oggetto –  il precedente costituito dal rigetto di un’anteriore domanda di nullità del marchio. In generale, si deve escludere che un rischio di confusione sussista tra le due denominazioni ove le due società, pur operando nello stesso territorio e nello stesso settore merceologico, abbiano mantenuto una coesistenza pacifica per lungo tempo, tale da determinare nel pubblico una diffusa consapevolezza della differente identità delle due società, e così dei loro marchi. Inoltre, il preuso locale di un marchio non registrato conferisce al titolare del segno il diritto di continuare ad utilizzarlo – per lo stesso genere di prodotti, nell’abito dell’uso fattone –  senza però che il preutente abbia anche il diritto di vietare a colui che successivamente registri il marchio di farne anch’egli uso nella zona di diffusione locale, essendo in tale ipotesi configurabile una sorta di regime di “duopolio”, atto a consentire – nell’ambito locale – la coesistenza del marchio preusato e di quello successivamente registrato. In una tale ipotesi, il regime del c.d. marchio di fatto esclude che possa assumere alcuna rilevanza la possibilità di confondibilità tra il marchio (ancorché solo originariamente) di fatto e quello registrato successivamente, essendo anzi un rischio insito a questa dinamica. In ogni caso, ove il marchio di fatto venga successivamente registrato, il pericolo di confusione con il marchio registrato anteriormente viene meno per effetto del c.d. principio di preclusione per coesistenza di cui all’art. 20, co.1, lett. b. d.lgs n. 30 del 2005.

 

Leggi tutto
10/12/2025
Data sentenza: 21/05/2026
Numero: 1181/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Mariano Sciacca
Registro : RG – 13817 –  2023
Tribunale di Milano, 8 Aprile 2014
Evidenza
Limiti all’utilizzo del patronimico – e dell’opera d’arte grafica – altrui a seguito della cessione dei relativi diritti di sfruttamento economico
Le contrapposte e speculari domande di accertamento positivo e negativo di contraffazione devono ritenersi legate da un rapporto di continenza...

Le contrapposte e speculari domande di accertamento positivo e negativo di contraffazione devono ritenersi legate da un rapporto di continenza tra loro, ove non sussista una relazione di litispendenza a causa della parziale diversità dei soggetti coinvolti nelle due cause; pertanto, la domanda di accertamento negativo (altro…)

Leggi tutto
12/02/2017
Data sentenza: 08/04/2014
Registro : RG – 79729 –  2010
Tribunale di Torino, 22 Luglio 2013
Data sentenza: 22/07/2013
Registro : RG – 20231 –  2013
Tribunale di Torino, 18 Maggio 2016
Criteri di legittimità per l’uso del patronimico coincidente con l’altrui marchio
L’uso del proprio patronimico coincidente con l’altrui marchio per contraddistinguere la propria attività deve essere considerato legittimo se conforme alla...

L’uso del proprio patronimico coincidente con l'altrui marchio per contraddistinguere la propria attività deve essere considerato legittimo se conforme alla correttezza professionale, circostanza da ritenere sussistente qualora l'utilizzo avvenga a fini meramente identificativi/distintivi dell’autore delle prestazioni svolte, il che (altro…)

Leggi tutto
07/02/2017
Data sentenza: 18/05/2016
Registro : RG – 33455 –  2014
Tribunale di Milano, 6 Giugno 2016
Data sentenza: 06/06/2016
Registro : RG – 7777 –  2010
logo