Con riferimento agli interessi pretensivi, l’ingiustizia del danno si configura in relazione alla consistenza della protezione che l’ordinamento riserva all’istanza di ampliamento della sfera giuridica del pretendente, essendo necessario che egli sia titolare non già di una mera aspettativa, bensì di una situazione suscettibile di determinare un oggettivo affidamento circa la consecuzione, secondo la disciplina applicabile ed un criterio di normalità, di un esito favorevole.
Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell’accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall’inadempimento dell’obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell’utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito.
L'innesco della clausola statutaria simul stabunt simul cadent comporta la necessità di integrale rinnovo del consiglio di amministrazione, senza la possibilità di procedere a sostituzioni parziali interinali. Non può considerarsi di per sé abusiva la presentazione di dimissioni da parte di consiglieri a fronte della richiesta di un socio di integrazione dell'o.d.g. ai sensi dell'art. 126 bis t.u.f. avente ad oggetto revoca di amministratori, non apparendo di per sé priva di giustificazione, ed, anzi, facendo seguito ad una evidente manifestazione di conflittualità tra i soci dalla quale, in tesi, gli amministratori dimissionari ben avrebbero potuto ritenere opportuno estraniarsi, salvo il caso di complessivo rinnovo dell’organo.
Devono considerarsi impugnabili le delibere del collegio sindacale pur in assenza di un'espressa previsione normativa quando queste siano di per sé, in specifici casi eccezionali rispetto alle normali manifestazioni del potere di controllo, produttive di effetti diretti rispetto alla organizzazione societaria ovvero rispetto alla posizione di singoli soci, essendo ricavabile dalle disposizioni degli artt. 2377 e 2388 c.c. un principio generale di sindacabilità delle deliberazioni di tutti gli organi sociali per contrarietà alla legge o all’atto costitutivo (nella specie l'organo di controllo ha chiesto un'integrazione dell'odg ai sensi dell'art. 126 bis t.u.f.).
Legittimato all'impugnazione delle delibere del collegio sindacale deve ritenersi anche il socio là dove ricorrano i presupposti dell'art. 2388 co. 4 c.c.
La previsione della presenza di plurime liste, conseguente al diritto alla presentazione attribuito ad ogni socio o gruppo di soci che rappresentino almeno una ridotta percentuale del capitale, è certamente indicativa della volontà di permettere (altro…)
A decisione di un ricorso ex articolo 700 del codice di rito civile, il giudice non può statuire sulla sussistenza di influenza notevole – in thesi esercitata su una società bancaria – in ragione delle « valutazioni complesse » (cit.) richieste, il cui accertamento è disciplinato, con particolare riguardo alle società esercenti attività bancaria, dall'articolo 4 della delibera del C.I.C.R. numero 675 del 2011, che a sua volta rinvia al principio contabile internazionale IAS 28.
Sussiste un concerto tra azionisti rilevante ai sensi dell'art. 22 e 24 t.u.b. anche laddove l'accordo tra gli stessi abbia avuto ad oggetto solo l'esercizio del voto in un'assemblea e anche in assenza di un accordo sulla gestione societaria, specie qualora l'assemblea interessata riguardi la nomina dell'organo amministrativo.
L'inibizione all'esercizio dei diritti sociali inerenti una partecipazione superiore al 10% del capitale non autorizzata ai sensi dell'articolo 19 del TUB ed assunta congiuntamente da più paciscenti-concertisti ai sensi dell'articolo 22, comma 1-bis, del TUB ha natura sanzionatoria e pertanto deve colpire pro quota, ossia in modo (proporzionalmente) « eguale » (cit.), tutti i paciscenti e non, invece, seguendo a ritroso nel tempo un criterio cronologico, ossia inibendo per prima quella partecipazione vincolata al patto parasociale che sia stata assunta da ultima e, solo dopo, per la differenza le partecipazioni in precedenza assunte.
Ove la compagine societaria sia composta da soci, alcuni dei quali legati da vincoli familiari ma non da un patto parasociale, non si può ritenere che questi ultimi costituiscano un unico centro di interesse. Di conseguenza, ove lo statuto preveda la nomina del consiglio (altro…)
Qualora lo statuto di una s.p.a. preveda un meccanismo di voto di lista per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione, deve ritenersi illegittimo per contrarietà a buona fede il comportamento del socio di maggioranza che omette (altro…)