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Sentenze con tag: voto di lista

Tribunale di Palermo, 12 Ottobre 2018
La determinazione del danno da mancata nomina alla carica di presidente del CdA
Con riferimento agli interessi pretensivi, l’ingiustizia del danno si configura in relazione alla consistenza della protezione che l’ordinamento riserva all’istanza...

Con riferimento agli interessi pretensivi, l’ingiustizia del danno si configura in relazione alla consistenza della protezione che l’ordinamento riserva all’istanza di ampliamento della sfera giuridica del pretendente, essendo necessario che egli sia titolare non già di una mera aspettativa, bensì di una situazione suscettibile di determinare un oggettivo affidamento circa la consecuzione, secondo la disciplina applicabile ed un criterio di normalità, di un esito favorevole.

Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell’accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall’inadempimento dell’obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell’utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito.

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07/01/2023
Data sentenza: 12/10/2018
Registro : RG – 3856 –  2015
Tribunale di Milano, 21 Maggio 2026
Impugnazione di delibera del collegio sindacale e funzionamento della clausola simul stabunt simul cadent. Il caso Telecom.
L’innesco della clausola statutaria simul stabunt simul cadent comporta la necessità di integrale rinnovo del consiglio di amministrazione, senza la...

L'innesco della clausola statutaria simul stabunt simul cadent comporta la necessità di integrale rinnovo del consiglio di amministrazione, senza la possibilità di procedere a sostituzioni parziali interinali. Non può considerarsi di per sé abusiva la presentazione di dimissioni da parte di consiglieri a fronte della richiesta di un socio di integrazione dell'o.d.g. ai sensi dell'art. 126 bis t.u.f. avente ad oggetto revoca di amministratori, non apparendo di per sé priva di giustificazione, ed, anzi, facendo seguito ad una evidente manifestazione di conflittualità tra i soci dalla quale, in tesi, gli amministratori dimissionari ben avrebbero potuto ritenere opportuno estraniarsi, salvo il caso di complessivo rinnovo dell’organo.

Devono considerarsi impugnabili le delibere del collegio sindacale pur in assenza di un'espressa previsione normativa quando queste siano di per sé, in specifici casi eccezionali rispetto alle normali manifestazioni del potere di controllo, produttive di effetti diretti rispetto alla organizzazione societaria ovvero rispetto alla posizione di singoli soci, essendo ricavabile dalle disposizioni degli artt. 2377 e 2388 c.c. un principio generale di sindacabilità delle deliberazioni di tutti gli organi sociali per contrarietà alla legge o all’atto costitutivo (nella specie l'organo di controllo ha chiesto un'integrazione dell'odg ai sensi dell'art. 126 bis t.u.f.).

Legittimato all'impugnazione delle delibere del collegio sindacale deve ritenersi anche il socio là dove ricorrano i presupposti dell'art. 2388 co. 4 c.c.

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05/01/2022
Data sentenza: 21/05/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Elena Riva Crugnola
Registro : RG – 18561 –  2018
Tribunale di Genova, 25 Settembre 2017
Evidenza
Rinnovo del consiglio di amministrazione e tecnica del voto di lista
La previsione della presenza di plurime liste, conseguente al diritto alla presentazione attribuito ad ogni socio o gruppo di soci...

La previsione della presenza di plurime liste, conseguente al diritto alla presentazione attribuito ad ogni socio o gruppo di soci che rappresentino almeno una ridotta percentuale del capitale, è certamente indicativa della volontà di permettere (altro…)

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18/02/2019
Data sentenza: 25/09/2017
Registro : RG – 7792 –  2017
Tribunale di Genova, 21 Maggio 2026
L’inibizione all’esercizio dei diritti sociali da parte dei concertisti (non autorizzati) di partecipazioni “notevolmente influenti” in banche. Il caso Banca Carige
A decisione di un ricorso ex articolo 700 del codice di rito civile, il giudice non può statuire sulla sussistenza...

A decisione di un ricorso ex articolo 700 del codice di rito civile, il giudice non può statuire sulla sussistenza di influenza notevole – in thesi esercitata su una società bancaria – in ragione delle « valutazioni complesse » (cit.) richieste, il cui accertamento è disciplinato, con particolare riguardo alle società esercenti attività bancaria, dall'articolo 4 della delibera del C.I.C.R. numero 675 del 2011, che a sua volta rinvia al principio contabile internazionale IAS 28.

Sussiste un concerto tra azionisti rilevante ai sensi dell'art. 22 e 24 t.u.b. anche laddove l'accordo tra gli stessi abbia avuto ad oggetto solo l'esercizio del voto in un'assemblea e anche in assenza di un accordo sulla gestione societaria, specie qualora l'assemblea interessata riguardi la nomina dell'organo amministrativo.

L'inibizione all'esercizio dei diritti sociali inerenti una partecipazione superiore al 10% del capitale non autorizzata ai sensi dell'articolo 19 del TUB ed assunta congiuntamente da più paciscenti-concertisti ai sensi dell'articolo 22, comma 1-bis, del TUB ha natura sanzionatoria e pertanto deve colpire pro quota, ossia in modo (proporzionalmente) « eguale » (cit.), tutti i paciscenti e non, invece, seguendo a ritroso nel tempo un criterio cronologico, ossia inibendo per prima quella partecipazione vincolata al patto parasociale che sia stata assunta da ultima e, solo dopo, per la differenza le partecipazioni in precedenza assunte.

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26/09/2018
Data sentenza: 21/05/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lorenza Calcagno
Registro : RG – 10907 –  2018
Tribunale di Genova, 25 Settembre 2017
Evidenza
Nomina del c.d.a mediante “voto di lista”: soci legittimati a presentare le liste e sommatoria dei quozienti
Ove la compagine societaria sia composta da soci, alcuni dei quali legati da vincoli familiari ma non da un patto...

Ove la compagine societaria sia composta da soci, alcuni dei quali legati da vincoli familiari ma non da un patto parasociale, non si può ritenere che questi ultimi costituiscano un unico centro di interesse. Di conseguenza, ove lo statuto preveda la nomina del consiglio (altro…)

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13/03/2018
Data sentenza: 25/09/2017
Registro : RG – 7792 –  2017
Tribunale di Milano, 29 Marzo 2012
Voto di lista, mancata presentazione delle liste da parte del socio di maggioranza e provvedimento d’urgenza
Qualora lo statuto di una s.p.a. preveda un meccanismo di voto di lista per l’elezione dei membri del consiglio di...

Qualora lo statuto di una s.p.a. preveda un meccanismo di voto di lista per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione, deve ritenersi illegittimo per contrarietà a buona fede il comportamento del socio di maggioranza che omette (altro…)

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23/04/2013
Data sentenza: 29/03/2012
Registro : RG – 15897 –  2012
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