Inammissibilità del sequestro giudiziario (di quote di S.r.l.) ove, nella causa di merito, sia svolta una domanda di mero accertamento circa la relativa titolarità
Il sequestro giudiziario è diretto ad assicurare l’esito favorevole dell’esecuzione per consegna o rilascio, come è dato desumere anche dalla disposizione di cui all’art. 677 c.p.c., che rinvia, per l’esecuzione del sequestro giudiziario, alle disposizioni del processo esecutivo per consegna o rilascio (artt. 605 e ss. c.p.c.). La controversia sulla proprietà o sul possesso ricorre sia allorché siano esperite le azioni di rivendica della proprietà, sia quando venga esercitata un’azione contrattuale o personale che, se accolta, comporti condanna alla restituzione di un bene. Da ciò deriva che la proposizione di un’azione di mero accertamento non ammetterebbe la possibilità di richiedere il sequestro giudiziario (cfr. Class. n. 3463/1986; Cass. n. 4593/1976). Pare, dunque, difettare il requisito di strumentalità tra la misura cautelare richiesta dall’attore, e la domanda di merito da questo esperita, che non prevede alcuna statuizione di condanna consequenziale al mero accertamento, diretto ovviamente, quest’ultimo, a rimuovere in via stabile l’incertezza sulla situazione giuridica controversa tra le parti, incertezza eliminabile solo con la sentenza.