Società di persone. Inapplicabilità al socio della speciale legittimazione prevista dall’art. 2476 co. 3 c.c. in materia di srl. Applicabilità dell’art. 2395 c.c.
Nelle società di persone il diritto alla conservazione del patrimonio sociale spetta alla società e non al socio come tale.
Va escluso che alle società di persone possa applicarsi, in via analogica, il novellato disposto dell’art. 2476, III co., c.c. che, con specifico riferimento alle società a responsabilità limitata, contempla la legittimazione di ciascun socio all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità.
Pur mancando, nella disciplina in tema di società di persone, una disposizione analoga a quella dettata dall’art. 2395 c.c., è indubbio che anche in tali “modelli sociali” debba riconoscersi, a ciascun socio, il diritto al risarcimento dei danni (diretti) cagionati da atti dolosi o colposi degli amministratori; e tanto in considerazione del fatto che la cd. azione individuale del socio riposa sulla generale previsione dell’art. 2043 c.c. (norma della quale l’art. 2395 c.c. non è altro che una specificazione).