Attuazione del provvedimento di sequestro giudiziario su azioni ex art. 669 duodecies c.p.c.
In sede di attuazione delle misure cautelari ex art. 669duodecies cpc, possono essere discusse e risolte solo questioni attinenti alla mera esecuzione del provvedimento di sequestro giudiziario, il quale rimane intangibile quanto ai profili di merito.
Per il sequestro giudiziario autorizzato su partecipazioni azionarie non è prevista l’iscrizione nel Registro delle imprese, sia ai sensi degli articoli 3 rd n. 239/1942 e 34 del d.lgs. n. 213/1998, sia con riferimento alla vigente disciplina in materia di libro soci, sia infine ex art. 2435 co 2 cc.
L’art. 2355 co 1 cc trova applicazione anche in sede di attuazione del sequestro giudiziario di azioni che non risultano ancora emesse per ragioni di mero fatto, sia per la somiglianza con la fattispecie prevista dall’art. 2346 co 1 cc, sia per la mancanza di ogni altra diversa e specifica previsione di legge.