Difetto di rappresentanza processuale per mancanza dell’autorizzazione ministeriale
E’ improcedibile l’azione di responsabilità della società in amministrazione straordinaria avverso soggetti che si sono succeduti nel tempo come amministratori qualora sia stata promossa in assenza della rituale autorizzazione ministeriale prescritta dagli artt. 36 d.lgs. n. 270/1999 e 206 l.fall. ovvero qualora non sia stata fornita adeguata prova dell’esistenza stessa: qualora una parte eccepisca il difetto di rappresentanza processuale, l’onere di sanatoria del rappresentato sorge infatti immediatamente così da contraddire sui rilievi di controparte con una opportuna documentazione.