12 Aprile 2016

Inadempimento del terzo e legittimazione dell’accomandatario di sas estinta

Il socio accomandatario è legittimato, successivamente alla cancellazione-estinzione della società, a fare valere, in proprio e nei confronti del terzo contraente della società, il danno rappresentato dall’esecuzione subita in qualità di socio illimitatamente responsabile, qualora il debito escusso sia conseguenza dell’inadempimento di detto terzo (nel caso di specie, il socio accomandatario ha pagato il debito erariale della società causato da un inadempimento del commercialista).

Incombe sul commercialista, al quale sia conferito un mandato omnicomprensivo e che abbia la piena ed esclusiva disponibilità della documentazione contabile della società, l’onere di provare di avere prestato una consulenza completa anche sul piano informativo e, in particolare, di avere informato il cliente circa l’esistenza debiti erariali e le relative scadenze (rimasti, in primo momento, inadempiuti; nel caso di specie, il commercialista aveva rifiutato al CTU l’accesso alla documentazione contabile).

Il danno risarcibile deve essere quantificato nel debito erariale saldato dal socio illimitatamente responsabile, posto che, secondo un parametro di normalità, deve ritenersi che il cliente avrebbe evitato il pagamento delle sanzioni per il ritardo qualora il professionista lo avesse adeguatamente informato circa le scadenze.

La mancata ricostituzione della pluralità di soci (accomandanti – accomandatari) non determina la trasformazione della società (tra soli accomandanti) in s.n.c. irregolare.

Il liquidatore risponde del debito della società estinta qualora provveda a cancellare la società pur essendo a conoscenza di passività non soddisfatte, senza provvedere a darne evidenza contabile e senza redigere il bilancio finale di liquidazione.

 

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