Questioni in materia di concorrenza sleale per imitazione servile
Il rapporto di concorrenza tra le imprese non è escluso dall’appartenenza delle stesse a diversi mercati e/o linee di distribuzione, posto che occorre tenere in conto le potenzialità espansive della concorrente leale, la quale potrebbe decidere di estendere la propria produzione a linee di prodotto a fascia più bassa, riversando nel segmento di prezzo più contenuto il proprio accreditamento sul mercato.
L’accertamento dell’imitazione servile necessita del confronto delle res in conflitto, allargandosi il campo indagine a tutti i segni esteriori del rispettivi prodotti idonei in concerto a distinguere l’origine imprenditoriale.
La concorrenza sleale per imitazione servile non è esclusa dalla differenza di materiale e di prezzo al pubblico, dei prodotti in conflitto.
La distintività e caratterizzazione di particolari combinazioni di linee e forme, unitariamente intesi, possono essere idonei a consentire l’immediata percezione e individuazione dell’origine del prodotto ed ad orientare le scelte del consumatore, differenziandoli rispetto a quelli riconducibili ad una determinata impresa.
L’illecito per imitazione servile non può cadere su elementi formali dotati di quel valore sostanziale, che il pubblico percepisca come strutturale del prodotto, idoneo a precludere la registrazione della forma come marchio, dalla tutela temporale illimitata.
Il giudizio di confondibilità va compiuto tenendo conto della valutazione di un consumatore di media capacità, memoria ed attenzione nella scelta del prodotto; al giudizio sintetico che normalmente accompagna il giudizio sulla concorrenza sleale confusoria si aggiunge anche un giudizio più analitico che ha riguardo al costo del prodotto ed il suo impiego e, dunque, all’atteggiamento medio del consumatore rispetto al bene da acquistare.
Posto che l’originalità del prodotto imitato è elemento costitutivo della fattispecie per concorrenza confusoria, il concorrente leale non può limitarsi a provare che un prodotto è imitato fedelmente da quello del concorrente, ma deve anche provare che tale imitazione è confusoria, perché investe quegli elementi idonei ad ingenerare confusione nel pubblico.
Spetta a chi invoca la tutela giudiziaria provare la novità e notorietà della forma, indicando quali elementi in specifico le conferirebbero la capacità distintiva, in modo che il giudice, sulla base delle norme di comune esperienza, possa procedere alla valutazione del requisito.
Incombe sul concorrente accusato di slealtà l’onere di provare la mancanza di novità del prodotto dell’attore o la perdita sopravvenuta della sua capacità distintiva, quali fatti estintivi dell’altrui diritto.
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Valentina Borgese
Editor – Sezione di Diritto Industriale. Dopo aver conseguito la laurea presso l'Università di Palermo (oggetto della tesi: Le reti d'impresa; relatore Prof. Rosalba Alessi), ha svolto il Tirocinio presso la...(continua)