Esercizio del recesso in pendenza di impugnativa di delibera assembleare
L’esercizio del diritto di recesso e la conseguente perdita della qualità di socio, da parte di colui che ha precedentemente impugnato una delibera assembleare non comporta la cessazione della materia del contendere (che si avrebbe solo con l’avverarsi delle richieste dell’una o dell’altra parte), ma la sopravvenuta carenza di interesse e dunque una carenza di legittimazione. L’azione di annullamento delle delibera di una società di capitali infatti presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di socio dell’attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, tranne nel caso in cui il venir meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della deliberazione, la cui legittimità viene contestata.
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Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)