Controversia in materia di informazioni riservate
Se l’elenco della clientela può in astratto ritenersi informazione riservata e tutelabile dell’imprenditore, tale riservatezza non può essere opposta al soggetto i cui prodotti sono distribuiti e neppure al nuovo distributore, rispetto al quale esiste, al contrario, un onere di collaborazione, che affianca l’obbligo del produttore di fornirgli i nominativi dei clienti acquisiti, al fine di proseguire l’attività senza soluzione di continuità, nell’interesse della clientela.
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Valentina Borgese
Editor – Sezione di Diritto Industriale. Dopo aver conseguito la laurea presso l'Università di Palermo (oggetto della tesi: Le reti d'impresa; relatore Prof. Rosalba Alessi), ha svolto il Tirocinio presso la...(continua)