Abuso di personalità giuridica: conseguenze e rimedi.
La figura dell’abuso di personalità giuridica riferito alla costituzione di società di capitali vede come conseguenza del riconoscimento dell’abuso il disconoscimento della personalità del soggetto giuridico interposto (cd. “schermo giuridico”) e la riconduzione dei rapporti giuridici, ad esso apparentemente facenti capo, al soggetto interponente, solitamente individuato in un socio che è il reale ed unico referente economico-gestionale della società abusivamente costituita (cd. socio “tiranno”). Ne consegue l’illimitata responsabilità del socio “tiranno” per le obbligazioni assunte dalla società o, quanto meno, per l’obbligazione in funzione del cui inadempimento da parte dell’effettivo titolare, è stato commesso l’abuso.
E’ sconosciuta al sistema una ricostruzione dell’abuso di personalità giuridica che conduca alla dichiarazione di nullità della società e, per effetto di essa, alla nullità di tutti i rapporti giuridici che essa abbia contratto. A tale ricostruzione si oppone non solo il principio di tassatività delle nullità (artt. 2332 comma 1 e 2463 ult. comma c.c.), non solo l’irragionevolezza intrinseca del preteso azzeramento di tutti i rapporti facenti capo alla società, ma anche i principi, che sarebbero certamente applicabili anche alla nullità da abuso, secondo cui “la dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese” (art. 2332 comma 2 c.c.) e secondo cui, lungi dallo “sparire”, la società nulla è posta in liquidazione (art. 2332 comma 4 c.c.).