Differenze tra invenzione di servizio e invenzione di azienda
L’”invenzione di servizio” sussiste ove l’attività inventiva venga compiuta in adempimento di un rapporto di lavoro che preveda l’invenzione quale oggetto e a tale scopo sia stata pattuita una specifica retribuzione. In questo caso i diritti derivanti dal trovato appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante al dipendente di esserne riconosciuto autore. Si ha, invece, l’”invenzione di azienda”, ove il contratto stipulato tra le parti non disponga un compenso a fronte dell’eventuale attività creativa. Nell’invenzione di azienda, l’attività inventiva è realizzata nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti da un contratto di lavoro ed in assenza di qualsivoglia retribuzione quale corrispettivo causalmente connesso. Nell’anzidetta ipotesi, il datore ha diritto all’utilizzazione esclusiva dell’invenzione, ma all’inventore, fatti salvi i diritti morali, spetta un equo premio.