Contraffazione di design registrato e tutela concorrenziale delle forme dei prodotti
Spetta al registrante, laddove la registrazione, come d’ uso, non sia accompagnata da rivendicazioni specifiche, allegare gli elementi che conferiscono al disegno/modello carattere individuale –così definendo i confini della privativa- mentre è onere di chi sia convenuto in contraffazione la rigorosa prova della carenza di entrambi requisiti, offrendo al giudice un panorama dei modelli e prodotti presenti sul mercato, per consentire un’adeguata valutazione della privativa e comunque la definizione dei suoi confini.
Anche laddove sussistano perplessità in relazione alla possibilità di qualificare come veri e propri marchi di fatto le forme dei prodotti, nulla osta a che le forme stesse, ove individualizzanti, possano trovare più confacente tutela nel disposto dell’art. 2598 n. 1 c.c.
L’art. 125 c.p.i. afferma chiaramente che nel campo della proprietà industriale il risarcimento può andare oltre il semplice lucro cessante, ma non introduce una forma di danno punitivo, ponendosi in una prospettiva non strettamente indennitaria bensì riparatoria, che si propone di annullare le conseguenze negative che l’illecito ha avuto sul corretto equilibrio di mercato. Vengono così attribuite al titolare della privativa tutte quelle utilità, a lui riservate in via esclusiva, realizzate da terzi sfruttandola, anche se non strettamente valutabili sotto il profilo del lucro cessante in una rigorosa prospettiva controfattuale.
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Carmine Di Benedetto
Dottorando di ricerca in Diritto privato, diritto romano e cultura giuridica europea presso l'Università di Pavia. Laurea in Giurisprudenza (110/110 con lode) presso Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, 2013....(continua)