Inibitoria cautelare all’utilizzo di deleghe di voto in una società quotata e integrazione del contraddittorio
La sussistenza di una situazione di conflitto atta a legittimare la nomina di un curatore speciale per la rappresentanza in giudizio di una società deve essere valutata in via preventiva ed astratta sotto un profilo di mera potenzialità del conflitto (nella specie il socio ricorrente, che contestava in via cautelare la legittimità dell’utilizzo in assemblea da parte del socio di minoranza delle deleghe di voto raccolte mediante sollecitazione, aveva instaurato il contraddittorio nei confronti della società nella persona del rappresentante legale, sulla cui revoca l’assemblea era chiamata a decidere).
La disciplina della sollecitazione delle deleghe non è dettata nell’interesse del committente, ma è orientata a riconoscere rilevanza alla posizione e alla autonoma valutazione del singolo socio chiamato alla sollecitazione a tutela sia dell’interesse del socio come singolo che dell’intera organizzazione sociale. In giudizio avente ad oggetto la legittimità della sollecitazione delle deleghe di voto devono dunque ritenersi controinteressati e parte necessaria del giudizio, anche in sede cautelare, non solo il committente e la società, ma anche i deleganti, la cui posizione sarebbe toccata da un provvedimento di accoglimento dell’istanza.
La richiesta di integrazione delle informazioni da prospetto eventualmente avanzata da Consob non determina un blocco della procedura di sollecitazione delle deleghe di voto e dunque non determina l’invalidità, né preclude l’utilizzo delle deleghe già raccolte al momento in cui tale richiesta viene comunicata al mercato.
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Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)