Concorrenza sleale mediante atti confusori e di vanteria
La condotta idonea a creare confusione con i prodotti e l’attività svolta da altri (riproduzione nel proprio nome a dominio del nome a dominio del sito di controparte) deve considerarsi illegittima in quanto atto di concorrenza sleale, rispetto al quale può essere domandata la pubblicazione del provvedimento cautelare di inibitoria, provvedimento eventualmente reiterabile in caso di protrarsi della fattispecie confusoria.
L’appropriazione di pregi può anche configurarsi prima che la società si venga a costituire, ben potendo rappresentare un atto preparatorio dell’attività di concorrenza sleale imputabile alla convenuta.
Poichè gli atti illeciti accertati si sono sostanziati anche in comunicazioni a terzi soggetti, va accolta la domanda attorea di ordinare la pubblicazione della sentenza su riviste specializzate del settore e sulla stampa normale. Va invece respinta la domanda di risarcimento del danno come danno emergente (contrazione delle vendite, danno all’immagine, spese per perizie e per tutelare la propria immagine) e lucro cessante (legato all’uso scorretto del nome a dominio) quando non vengano forniti sufficienti mezzi di prova dell’esistenza, ancora prima che dell’entità, del pregiudizio.