Pagamenti preferenziali, azione di responsabilità dei creditori e del terzo e intervenuto fallimento della società, richiesta di discussione orale davanti al collegio
Non può essere accolta la richiesta di risarcimento del danno avanzata nei confronti degli amministratori, dei liquidatori, dei sindaci e della società di revisione legale dei conti poichè, rientrando le domande proposte nell’azione di cui all’art. 2394 c.c. e divenuta questa improcedibile una volta intervenuto il fallimento della società debitrice, gli accertamenti relativi al danno devono essere compiuti esclusivamente dal curatore (inosservanza dei doveri inerenti alla conservazione del patrimonio sociale, redazione di bilanci non veri, pagamenti preferenziali in violazione della par condicio creditorum, mancata vigilanza sull’attività degli amministratori, violazione dei doveri di controllo gravanti sulla società di revisione). Peraltro, il danno derivante da questa condotta si delinea in modo definitivo solo a seguito della esecuzione del piano di riparto finale della procedura concorsuale, sicchè è necessario che il credito vantato dall’attore sia stato ammesso al passivo e che il fallimento della società debitrice non risulti ancora aperto.
Il creditore che agisca ai sensi dell’art. 2395 c.c. è onerato di provare la condotta dolosa o colposa dell’amministratore convenuto, il danno subito e il nesso causale fra la prima e il secondo; ne deriva che, ove si alleghi di aver subito un danno a causa della falsità delle poste dei bilanci, occorre dimostrare anche che la società attrice avrebbe potuto attivare gli opportuni rimedi contro il debitore insolvente qualora tali poste fossero state corrette.
La facoltà di domandare la discussione davanti al Collegio ex art. 275 c.p.c. è concessa a fronte di una valutazione complessiva, da parte dell’istante, non solo delle peculiarità della causa, ma anche delle difese finali svolte dalle parti. Per questa ragione la richiesta deve essere formulata al momento della precisazione delle conclusioni e poi reiterata al Presidente del Tribunale dopo la scadenza del termine per le memorie di replica; cioè in un momento in cui il richiedente ha potuto valutare la effettiva utilità di una discussione orale, sicchè, in difetto di questa riproposizione, deve ritenersi che la richiesta sia stata abbandonata.