Opponibilità al curatore fallimentare della clausola compromissoria e del lodo arbitrale intervenuto in tema di responsabilità sociale degli amministratori
Il curatore fallimentare che esercita l’azione di responsabilitaÌ€ ai sensi dell’art. 146 l.f. propone al contempo sia l’azione sociale ex art. 2393 c.c., sia quella dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., azioni che si cumulano inscindibilmente, pur restando ciascuna assoggettata al regime che ad essa eÌ€ proprio. Ne deriva che, ove la società e gli amministratori abbiano compromesso in arbitri ogni controversia attenente alla responsabilità di questi ultimi, la clausola compromissoria e l’eventuale lodo arbitrale sono opponibili anche al curatore del sopravvenuto fallimento, seppur limitatamente all’azione sociale di responsabilità svolta ex art. 146 l.f..
L’azione di responsabilitaÌ€ dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di societaÌ€ ex art. 2394 c.c. promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall. eÌ€ soggetta a prescrizione che decorre dal momento dell’oggettiva percepibilitaÌ€, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall’effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall’insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d’insolvenza di cui all’art. 5 della l. fall., derivante, “in primis”, dall’impossibilitaÌ€ di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerositaÌ€ della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione “iuris tantum” di coincidenza tra il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all’amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.
La responsabilitaÌ€ degli amministratori verso i creditori ex art. 2394 c.c. eÌ€ azionabile solo nel momento in cui la diminuzione della garanzia generica conseguente alle condotte illecite dei gestori divenga rilevante per la posizione dei creditori, in dipendenza della complessiva insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le loro ragioni; in tal senso, la capienza del patrimonio sociale non rappresenta un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, ma semplicemente un limite per l’esercizio dell’azione dei creditori, che diventano legittimati – e in concreto anche interessati – ad agire solo nel momento in cui le condotte illecite degli amministratori risultino effettivamente pregiudizievoli per le loro ragioni.
In relazione al disposto dell’art. 210 c.p.c., non può essere ordinata l’esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l’interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa.
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Giorgio Grossi
AmministratoreAvvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale dell'Università ...(continua)