Azione di responsabilità contro gli amministratori e mancata contestazione da parte del legittimato attivo della indebita prosecuzione della ordinaria attività sociale
La modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi“), a condizione che: la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio; non siano compromesse le potenzialità difensive della controparte; non si determini l’allungamento dei tempi processuali; la nuova prospettazione risulti proposta in via “alternativa/sostitutiva” e non invece “aggiuntiva” rispetto a quella originaria.
La chiusura del bilancio con la chiara indicazione di una situazione di patrimonio netto negativo e la convocazione di assemblea per gli incombenti di cui all’art. 2482-bis c.c. seguita dalla formale messa in liquidazione della società, senza che sia mai stata formulata alcuna espressa contestazione in ordine ad una prosecuzione asseritamente indebita della ordinaria attività sociale in epoca successiva a tali eventi (in un contesto in cui neppure si potrebbe ormai pretendere di fare riferimento al dato presuntivo di una mancata messa in liquidazione), costituiscono impedimenti al vittorioso esperimento delle azioni contro gli amministratori di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. e 146 l. fall., nonché alla richiesta di risarcimento del danno verso i medesimi.
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Giovanni Battista Barillà
Professore Associato di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bologna, Avvocato in Bologna, è autore di articoli e monografie in materia di diritto commerciale...(continua)