Onere della prova in materia di marchio rinomato
Colui che – invocando la forza e la rinomanza del proprio marchio – chieda l’accertamento della nullità di un marchio identico o, comunque, simile successivamente registrato, ha l’onere di allegare e dimostrare non soltanto la rinomanza del proprio marchio (requisito che dipende da un complesso di elementi rilevanti e cumulativi, tra i quali la quota di mercato dei prodotti contrassegnati dal marchio, l’ambito geografico, l’intensità e la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti promo-pubblicitari sostenuti dall’impresa titolare), bensì anche l’esistenza di una somiglianza tra il marchio anteriore ed il marchio contestato, l’esistenza di un indebito vantaggio per l’usurpatore ed, infine, la sussistenza di un pregiudizio in capo al titolare del marchio rinomato anteriore.