Efficacia transfrontaliera di un provvedimento di inibitoria in materia di informazioni segrete
Il principio della territorialità degli effetti delle privative su diritti immateriali non titolati, quale riserva di sovranità dello Stato, sembra doversi ancora applicare in materia di segreti, per la quale una giurisdizione e un diritto sostanziale uniformi non esistono nello spazio europeo; dunque ad oggi, ad esclusione dell’ipotesi del marchio comunitario e del modello comunitario, perché una sentenza di uno Stato Membro abbia efficacia extraterritoriale, il giudice che l’ha pronunciata deve essersi posto la questione della giurisdizione su fatti avvenuti fuori dal proprio Stato di appartenenza (e conseguentemente avere individuato i criteri di collegamento per radicare la propria giurisdizione anche per fatti fuori dal territorio nazionale).
L’accertamento di fatto compiuto da un giudice di un altro Stato Membro dell’Unione Europea (nella specie, tedesco) è vincolante per i medesimi accertamenti in fatto compiuti dal giudice straniero, una volta divenuta definitiva, e per il resto liberamente valutabile quale mezzo di prova documentale.
Sono ammissibili domande cautelari che, in via riconvenzionale, si inseriscono nell’ambito di un procedimento d’urgenza già da altri instaurato, applicando analogicamente i limiti e le prescrizioni di cui all’art. 36 c.p.c..
La divulgazione ad iniziativa di parte di provvedimenti giudiziari o della diffusione di notizie relative alla loro emanazione (non a seguito di ordine del giudice ma ad iniziativa della parte interessata) viene considerata lecita in generale, ma la regola va modulata con la considerazione che quando si dirama un’informazione con la specificazione che la stessa è stata ritenuta fondata e vera dall’autorità giudiziaria e recepita in un provvedimento giudiziale, la notizia possiede una particolare e maggiore efficacia persuasiva (rispetto alla semplice comunicazione diffusa senza fare alcun cenno all’intervento del giudice) ed è dunque tanto più idonea ad ingenerare, presso il pubblico, il convincimento della fondatezza delle affermazioni divulgate. Maggiori debbono pertanto essere le cautele nella divulgazione la quale non deve essere attuata con modi e forme tali da ingenerare nei terzi una rappresentazione non corretta del contenuto del provvedimento o dell’andamento del giudizio. La comunicazione deve cioè evitare ogni tendenziosità, indicando tutte le circostanze e le precisazioni atte a formare, nei destinatari dell’informazione, una corretta opinione. A tal fine, si è osservato, il messaggio diffuso deve contenere tutti gli elementi che, sul piano obiettivo, concorrono a caratterizzare la situazione alla quale si riferisce il provvedimento giudiziario. Il rispetto del canone di correttezza implica in particolare che -alla comunicazione dell’esito di un procedimento- si affianchi l’illustrazione di tutti gli elementi che valgano a limitare (o comunque precisare) l’ambito e l’intensità di efficacia del provvedimento conclusivo.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Carmine Di Benedetto
Dottorando di ricerca in Diritto privato, diritto romano e cultura giuridica europea presso l'Università di Pavia. Laurea in Giurisprudenza (110/110 con lode) presso Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, 2013....(continua)