Sospensione cautelare della delibera di revoca del liquidatore di una srl e irregolare costituzione dell’assemblea totalitaria
In una srl, una deliberazione deve intendersi validamente adottata dall’assemblea totalitaria ai sensi dell’art. 2479-bis ult. co. c.c. solo quando tutti i soci vi partecipano e tutti gli amministratori e sindaci (ovvero, come nel caso di specie, i liquidatori) sono presenti o informati della riunione, sempre che nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento; ne deriva che l’assenza di una regolare convocazione e l’omissione di una preventiva informazione rivolta agli organi di gestione e controllo sui temi all’ordine del giorno ostano alla valida costituzione dell’assemblea, ancorché in forma totalitaria.
L’informazione preventiva degli amministratori (ovvero, nel caso di specie, dei liquidatori) di una srl costituisce condizione di validità delle deliberazioni assunte dai soci in forma non assembleare ai sensi dell’art. 2479 co. 3 c.c., atteso che agli amministratori è riconosciuta la facoltà di richiedere l’utilizzo del metodo assembleare fino a che non si sia perfezionata la decisione e, in ogni caso, la legittimazione a partecipare (anche senza diritto di voto) all’iter formativo delle decisioni sociali ed eventualmente a impugnare le stesse.
In presenza di una clausola arbitrale statutaria, al fine di garantire nella sua pienezza il diritto costituzionale di difesa – del quale la tutela cautelare è parte integrante – in tutte le fasi della controversia, il collegio arbitrale ha cognizione in materia di sospensione dell’efficacia della delibera assembleare impugnata solo qualora sia già intervenuta la nomina dello stesso, residuando invece la competenza del giudice ordinario a conoscere delle istanze d’urgenza proposte sino a quel momento.