Legittimazione della società all’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e concordato preventivo
La legittimazione straordinaria attribuita al singolo socio ai sensi dell’art. 2476 comma 3 c.c. non si sostituisce, ma si affianca alla legittimazione processuale ordinaria della società quale titolare del relativo diritto risarcitorio, dalla cui tutela non potrebbe essere esclusa alla luce dei principi di cui all’art. 24 Cost. e come indirettamente confermato dalla disciplina di rinuncia e transazione dell’azione da parte della società di cui all’art. 2476 comma 5 c.c., necessariamente congruente solo con l’attribuzione alla stessa di una legittimazione diretta all’iniziativa giudiziale. In tal caso, la delibera assembleare è condizione dell’azione.
La delibera assembleare che autorizza l’azione risarcitoria nei confronti degli amministratori deve essere specifica e non può essere evinta da un generico placet rispetto all’apertura di un concordato preventivo con cessione di beni. Conseguentemente, esorbita dai propri poteri il liquidatore giudiziale della procedura di concordato preventivo che eserciti in assenza di una specifica delibera assembleare l’azione di responsabilità sociale, in quanto si tratta di poteri esercitati su un oggetto estraneo al perimetro dei beni ceduti ai creditori con la domanda di ammissione alla procedura concordataria.