Validità e interpretazione della clausola di patto parasociale che preveda l’astensione da parte dei paciscenti dal convocare l’assemblea di s.r.l. ex art. 2479, co. 1, c.c.
Pur ammettendosi che il potere di convocazione dell’assemblea da parte dei soci di s.r.l. titolari di almeno un terzo del capitale, da ritenersi insito nella disposizione del primo comma dell’art. 2479 c.c., non possa formar oggetto di deroga statutaria neppur parziale, nulla vieta che il socio che ne sia titolare possa disporne in senso abdicativo nel diverso ambito di convenzioni extra-statutarie temporanee e meritevoli di tutela ex art. 1322, co. 2, c.c., atteso che un simile patto dispositivo avrebbe comunque effetti meramente obbligatori inter partes che non impedirebbero al socio rinunciante di convocare validamente l’assemblea provocandone la decisione sulla proposta messa all’ordine del giorno. Se la giurisprudenza anche di legittimità (si veda, Cass. 14865/2001) non dubita della astratta validità di sindacati di voto, e quindi del vincolo consapevolmente assunto da due o più soci di consultarsi prima e di obbligarsi ad esprimere durante l’assemblea un voto conforme a quanto concordato con gli altri pattisti, non si vede come possa in via generale dubitarsi della validità di un patto il cui effetto per il socio aderente è quello di astenersi dal creare ex art. 2479, co. 1, c.c., unilateralmente e senza previo accordo con gli altri soci sindacati, le condizioni di tempo e luogo in cui quel voto dovrebbe esprimersi.
Il patto parasociale, la cui violazione fonda la domanda di condanna al pagamento della penale ivi prevista, deve essere interpretato conducendo un’approfondita ricostruzione dei suoi effetti obbligatori, della sua ratio e dell’intento delle parti, nonchè secondo l’argomento di convenienza di considerare in modo restrittivo l’ambito di applicazione della penale ivi richiamata, ove particolarmente gravosa.