Giurisdizione in materia di accertamento della responsabilità di organi amministrativi e di controllo di società pubblica
Avuto riferimento al profilo della giurisdizione nelle azioni di responsabilità verso esponenti di società pubblica, (i) l’azione davanti al giudice civile tutela il privato in caso di danno allo stesso cagionato da un funzionario o un impiegato pubblico (v. art. 28 Cost.) mentre (ii) l’azione davanti alla Corte dei Conti per la responsabilità amministrativa tutela la pubblica amministrazione per i danni cagionati alla medesima da un funzionario o da un impiegato pubblico.
I due giudizi sono del tutto autonomi e separati senza che vi sia prevalenza o interferenza di uno sull’altro (nella specie il Tribunale respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione per un’azione di responsabilità contro gli organi di una società interamente partecipata da enti pubblici).