Fotografie, opere dell’ingegno e diritto morale d’autore
Delle fotografie semplici, raffiguranti persone, elementi o fatti della vita naturale o sociale, in relazione alle quali non sia dimostrata la presenza di uno stile personale del fotografo né di elementi in base ai quali le stesse dovrebbero ritenersi creazioni artistiche, non rientrano tra le opere dell’ingegno di cui all’art. 2 n. 7 della legge sul diritto d’autore e sono pertanto soggette alla tutela prevista per i cosiddetti diritti connessi.
Il diritto morale a essere riconosciuto autore ex art. 20 l.d.a. risulta violato nel solo caso di disconoscimento della paternità, cioè nel solo caso in cui l’opera venga attribuita a soggetto diverso dall’autore e non anche nel caso di omessa menzione del nome dell’autore, circostanza questa che, di per sé, non mette in discussione la sua paternità.
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Francesca Milani
AvvocatoIP Lawyer presso Studio Legale Mondini Rusconi, Milano. Si è laureata presso l'Università Cattolica di Milano nel 2015 con 110 e lode e una tesi in diritto industriale sull'uso non autorizzato del marchio altrui in...(continua)