Impugnazione delibere. Carenza di legittimazione attiva della società. Carenza di legittimazione passiva del socio. Ammissibilità del solo intervento adesivo dipendente
Deve escludersi in radice che la società sia legittimata a chiedere l’annullamento di deliberazioni assunte dalla propria assemblea: e ciò dal momento che l’ordinamento appresta per il caso di invalidità delle deliberazioni assembleari di società di capitali e cooperative i soli rimedi dell’annullamento e della nullità delle deliberazioni stesse di cui agli artt. 2377 e 2479 ter c.c. che individuano quali soggetti legittimati a proporre il giudizio solo quelli indicati e non già la società medesima. La società è pertanto solo legittimata passiva nel giudizio di impugnazione perché da essa promana la manifestazione di volontà che è oggetto dell’impugnazione, e sarebbe quindi inammissibile attribuirle la legittimazione ad insorgere contro la sua stessa volontà.
Il socio di una società per azioni non è legittimato a resistere all’azione di impugnazione di una delibera assembleare ex art. 2377 c.c., spettando la legittimazione passiva alla sola società e dovendo, per specifica disposizione di legge, il socio non impugnante e non parte in causa, sottostare all’eventuale annullamento della deliberazione. Tant’è che l’intervento del socio per resistere all’impugnazione di delibera da altri proposta viene qualificato come intervento adesivo dipendente e da questa posizione processuale non deriva il diritto all’autonoma impugnazione della sentenza, così come è precluso al socio il rimedio dell’opposizione del terzo. Gli effetti della sentenza di annullamento sono, infatti, per il socio, riflessi e non diretti.