10 Ottobre 2016

Impugnazione delibere. Carenza di legittimazione attiva della società. Carenza di legittimazione passiva del socio. Ammissibilità del solo intervento adesivo dipendente

Deve escludersi in radice che la società sia legittimata a chiedere l’annullamento di deliberazioni assunte dalla propria assemblea: e ciò dal momento che l’ordinamento appresta per il caso di invalidità delle deliberazioni assembleari di società di capitali e cooperative i soli rimedi dell’annullamento e della nullità delle deliberazioni stesse di cui agli artt. 2377 e 2479 ter c.c. che individuano quali soggetti legittimati a proporre il giudizio solo quelli indicati e non già la società medesima. La società è pertanto solo legittimata passiva nel giudizio di impugnazione perché da essa promana la manifestazione di volontà che è oggetto dell’impugnazione, e sarebbe quindi inammissibile attribuirle la legittimazione ad insorgere contro la sua stessa volontà.

 

Il socio di una società per azioni non è legittimato a resistere all’azione di impugnazione di una delibera assembleare ex art. 2377 c.c., spettando la legittimazione passiva alla sola società e dovendo, per specifica disposizione di legge, il socio non impugnante e non parte in causa, sottostare all’eventuale annullamento della deliberazione. Tant’è che l’intervento del socio per resistere all’impugnazione di delibera da altri proposta viene qualificato come intervento adesivo dipendente e da questa posizione processuale non deriva il diritto all’autonoma impugnazione della sentenza, così come è precluso al socio il rimedio dell’opposizione del terzo. Gli effetti della sentenza di annullamento sono, infatti, per il socio, riflessi e non diretti.

 

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