Responsabilità di amministratore di s.r.l. nei confronti di una banca per fraudolenta emissione di ricevute bancarie
L’azione di cui all’art. 2476 co. 6 c.c. è concessa ai terzi (tra cui in primis i creditori sociali) per il danno che il loro patrimonio direttamente subisca per effetto della mala gestio dell’amministratore e si distingue dall’azione di responsabilità dell’amministratore nei confronti dei creditori per danno indiretto provocato al patrimonio sociale (azione ex art. 2394 c.c.).
La responsabilità ex art. 2476 co. 6 c.c., legittimando (il socio e) il terzo ad ottenere il risarcimento dei danni a lui provocati dal comportamento doloso o colposo dell’amministratore, assume natura aquiliana in ragione dell’assenza di un vincolo negoziale tra amministratore e terzo. Detta qualificazione è pacifica in giurisprudenza, importando la risarcibilità della lesione di un diritto soggettivo patrimoniale (del socio o) del terzo che non sia conseguenza del depauperamento patrimoniale della società.
L’azione di cui all’art. 2476 co. 6 c.c. presuppone un atto gestorio illecito dell’amministratore, un danno direttamente cagionato al terzo, nonché un rapporto di causalità giuridica tra i requisiti di cui sopra. Di qui l’onere, incombente in capo all’attore, di allegare e provare l’illecito atto di gestione dell’amministratore, il dolo o la colpa e il nesso causale tra comportamento e danno (nella specie il Tribunale ha condannato l’amministratore convenuto, il quale risultava aver presentato ricevute bancarie false, sulle base delle quali aveva indebitamente ottenuto somme a titolo di anticipo sul dovuto da parte della Banca, somme poi non recuperate né dai soggetti falsamente indicati come debitori, né dalla stessa società, dimostratasi insolvente).