In tema di esercizio delle azioni di responsabilità dopo l’apertura del fallimento di una s.r.l.
A seguito dell’apertura del fallimento l’azione sociale di responsabilità di cui all’art. 2476 co. 3 c.c. e l’azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. (applicabile analogicamente alle s.r.l.) spettano esclusivamente al curatore. Rimane invece in capo al socio o al terzo, anche a seguito della dichiarazione di fallimento, il diritto di agire ex art. 2476 co. 6 c.c. per ottenere il risarcimento del danno diretto determinato da atti dolosi o colposi degli amministratori.
L’azione di terzi e soci ex art. 2476 co. 6 c.c. – al pari di quella ex art. 2395 c.c. – è rivolta al risarcimento del danno diretto, quello cioè che si manifesta nel patrimonio del socio o del terzo a prescindere da una lesione del patrimonio sociale e quindi richiede l’allegazione e la prova di tale danno diretto subito dai soggetti legittimati. E’ pacifico, quindi, che esso non può identificarsi con il danno arrecato al patrimonio sociale anche solo sotto il profilo di un procurato dissesto.