Sostituzione di SGR: effetti sulla titolarità dei beni del Fondo e sui rapporti di cui era parte la SGR sostituita
La sostituzione di SGR (nella specie, a seguito di commissariamento) non determina il trasferimento della proprietà delle azioni incluse nel patrimonio del Fondo. La SGR non ha la proprietà sostanziale dei beni inclusi nel Fondo; di essi la SGR ha piuttosto una “proprietà formale” (essendo la gestione del Fondo operata dalla SGR vincolata nel fine, nel metodo e nelle responsabilità in favore dei partecipanti che hanno fornito i mezzi per l’acquisto dei beni), caratterizzata in chiave essenzialmente obbligatoria e a scopi funzionali, quali consentire agevolmente il traffico giuridico, massimizzare le possibilità di profitto per partecipanti non in grado di gestire investimenti quali quelli descritti nel regolamento, aprire il mercato interessato dal regolamento ad investimenti che solo la raccolta attraverso i fondi può consentire.
La “proprietà formale” in capo alla SGR dei beni del Fondo consiste nell’esercizio ex lege di un potere gestorio per conto altrui, cui accede la formale intestazione dei beni del fondo (con indicazione di vincolo pertinenziale) al solo scopo di consentire l’esercizio di quel potere: una formalità utile a rendere possibile l’esercizio di quel potere di “disposizione vincolata all’interesse altrui” che, come tale, non si identifica con il potere dispositivo del proprietario, ma col potere gestorio dell’amministratore.
La clausola di prelazione, derogando al principio di libera circolazione delle azioni e al principio di impersonalità delle azioni, è da qualificarsi come norma eccezionale, di talché essa non può essere interpretata estensivamente o analogicamente. Il diritto di prelazione previsto dallo statuto di una società partecipata da un Fondo, che sorge in caso di trasferimento a qualsiasi titolo delle azioni, non opera nell’eventualità di sostituzione della SGR da parte del Fondo.
Il diritto di designazione e nomina degli organi sociali è posto direttamente in capo alla SGR e non fa parte nel “patrimonio separato” che fa capo al Fondo.
La sostituzione di SGR da parte del Fondo non comporta il subentro della nuova SGR in un patto parasociale cui aderiva la SGR sostituita: in tale negozio le posizioni giuridiche attive e passive che i partecipanti istituiscono e si riconoscono reciprocamente sono infatti intestate direttamente ai partecipanti.