Distribuzione selettiva, esaurimento del diritto di marchio e vendita online
L’art. 5, comma 2 c.p.i. è una norma di salvaguardia che consente al titolare del marchio, anche quando abbia “consumato” i suoi diritti di esclusiva, di intervenire per evitare che, in presenza di determinate condizioni, a causa del comportamento del terzo la privativa possa subire una diminuzione di attrattività e di valore, e non già per consentire al titolare del marchio di estendere in modo indebito e ingiustificato, anche oltre l’immissione in commercio dei prodotti, le condizioni previste in un sistema di distribuzione selettiva.
I “motivi legittimi” che ex art. 5, comma 2 c.p.i. giustificano l’opposizione del titolare del marchio alla ulteriore commercializzazione dei prodotti non possono consistere nel mero fatto che la rivendita del prodotto avvenga con sistemi e condizioni diversi da quelli adottati dal titolare del marchio in accordo con i propri distributori o licenziatari.
La vendita attraverso un sito internet, di per sé, non costituisce un metodo di commercializzazione screditante, essendo notorio che anche i prodotti di alta gamma (in svariati settori) adottano questo sistema di vendita.