Controversia cautelare in materia di contratto di management
Una volta rilevato che il rapporto contrattuale non è più in vigore tra le parti, il giudice non può ordinare, in via anticipatoria, effetti o condotte negoziali prive di un contenuto volitivo predeterminato dalle parti, pena la violazione del divieto sancito dall’art. 2908 c.c. di produrre effetti costitutivi, finanche definitivi e, per come richiesti dal reclamante, a tempo indeterminato, nei casi esulanti da strette previsioni legali.
La possibile violazione di obblighi contrattuali trova tutela in sede risarcitoria per equivalente pecuniario e non in sede di tutela specifica, tanto meno cautelare.