Importazioni parallele: non c’è esaurimento in caso di frazionamento del diritto di marchio
Nella individuazione del giudice competente a decidere in sede cautelare sulla violazione di diritti di marchio, il criterio del forum commissi delicti si applica non solo con riguardo al luogo di consumazione del fatto illecito, ma anche con riguardo a quello in cui si siano verificati atti preparatori o siano stati posti in essere fatti inequivocabilmente diretti alla verificazione dell’illecito.
In caso di frazionamento del diritto di marchio sul medesimo segno tra diversi titolari per l’Italia e altri Stati membri dell’Unione, in mancanza del consenso del titolare del marchio per l’Italia la commercializzazione in Italia è illecita e l’opposizione alla libera circolazione dei prodotti è legittima, non ricorrendo le condizioni per l’operatività del principio di esaurimento del diritto.