L’equo compenso per l’utilizzazione di fonogrammi dopo il termine della licenza
Gli artt. 72, 73 e 73 bis della l.d.a. riconoscono ai produttori di fonogrammi il diritto ad un equo compenso, indipendentemente da qualsiasi pattuizione contrattuale e per il fatto stesso della diffusione di brani musicali nel contesto di un’attività caratterizzata dallo scopo di lucro. Pertanto, nel caso in cui non sia ragionevolmente plausibile l’interruzione dell’utilizzo di un’opera dopo il termine del contratto di licenza, il rinnovo tacito dello stesso è irrilevante al fine di stabilire se il soggetto licenziatario sia o meno debitore di un compenso, in quanto quest’ultimo è previsto ex lege, artt. 72 ss. l.d.a..
Si ritiene accertato il diritto della collecting society che gestisce una quota rilevante del mercato dei diritti
dei produttori fonografici a riscuotere i diritti a compenso ex artt. 71 septies, 72, 73, 73 bis LDA e ad agire giudizialmente per la loro riscossione.