Ammissibilità della sospensiva di delibera di nomina di amministratori e regolarità della procedura di raccolta delle deleghe
Deve ritenersi ammissibile l’istanza di sospensione di qualsiasi deliberazione assembleare produttiva di effetti giuridici e non solo di quelle suscettibili di una “esecuzione”, cioè di un perfezionamento della fattispecie produttiva di effetti. Deve quindi ritenersi ammissibile anche la sospensione di una delibera di nomina di amministratori che si ritenga viziata, quale atto tipicamente destinato a trovare “esecuzione” concreta nella perdurante investitura di potere che si realizza in capo ai soggetti nominati e dunque nella incidenza attuale sull’organizzazione della società e sui rapporti con i terzi.
Il rispetto della procedura di raccolta di delle deleghe di voto è strumentale alla realizzazione, oltre che dell’interesse del socio rappresentato, anche dell’interesse di generale rilevanza, alla funzionalità dell’organizzazione societaria. L’eventuale irregolarità pertanto può incidere sulla validità della delibera assembleare, la quale può essere impugnata non solo dai soci deleganti o falsamente rappresentati, ma da qualunque socio.
Ai sensi dell’art. 135-decies t.u.f. l’eventuale sussistenza di una posizione di conflitto di interessi non è riconosciuta dall’ordinamento come impeditiva dell’attività di sollecitazione di deleghe, ma è piuttosto individuata come presupposto per l’imposizione di specifici obblighi nei confronti del promotore, che sono quelli relativi alla raccolta di specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera e alla comunicazione delle circostanze che danno luogo al conflitto. E’ dunque irrilevante che nel prospetto sia espressamente riconosciuta la sussistenza di una situazione di asserito conflitto, se non vi è alcuna carenza di informazioni rispetto alle circostanze rilevanti.
La sussistenza di un eventuale conflitto di interessi rilevante ai sensi dell’art. 2373 va necessariamente valutata con riferimento allo specifico oggetto della delibera sottoposta a votazione.
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Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)