Questioni in tema di prova di un contratto di simulazione assoluta e relativa
La parte che intende dimostrare la simulazione relativa di un contratto di vendita, dissimulante in realtà il trasferimento degli stessi beni in funzione di garanzia, può fare ricorso ex art. 1417 c.c. anche alla prova per testimoni, stante l’illiceità del contratto dissimulato in frode al divieto di patto commissorio; ma è comunque onere dell’attore provare anche l’effettiva ricorrenza dell’illecito rapporto dissimulato (nel caso di specie, l’attore non aveva dimostrato adeguatamente l’intervento del convenuto quale “finanziatore” dell’impresa, né con quali mezzi e in quali occasioni egli avesse effettivamente eseguito versamenti in denaro, facendo così venir meno le premesse fattuali in ragione delle quali la cessione de beni avrebbe dovuto avere un’esclusiva funzione di garanzia).
Nei rapporti tra le parti, ai fini della prova di una simulazione assoluta – benché non possa trovare applicazione l’eccezione al divieto di prova testimoniale di cui all’art. 1417 c.c. – è in ogni caso ammessa la prova per testimoni e per presunzioni semplici laddove vi sia un «un principio di prova per iscritto», come generalmente previsto dagli artt. 2724 e 2729 c.c.. A questo riguardo, però, il menzionato principio di prova scritta non deve essere inteso come la semplice allegazione di «circostanze indiziarie indicative della simulazione», ma deve assumere «il tenore di specifico scritto proveniente dalla controparte del negozio che si pretende simulato».
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Enrico Rino Restelli
Avvocato e dottore di ricerca in diritto societario e diritto dei mercati finanziari(continua)