Accordo di transazione e violazione del divieto posto dall’art. 2474 c.c.
L’assunzione solidale di una obbligazione, commisurata all’ammontare del rideterminato debito dell’acquirente di quote sociali, derivante da un ampio accordo di transazione e riguardante una pluralità di rapporti contrattuali e di soggetti, tra cui anche la società le cui partecipazioni erano oggetto del contratto di cessione, non può essere considerata come mera prestazione di garanzia o di accollo del debito derivante dalla vendita delle quote, come tale vietata dal disposto dell’art. 2474 c.c..
L’accordo di transazione che coinvolge più società, tutte legate da rapporti contrattuali con il cedente della partecipazione sociale, ha, infatti, certamente efficacia novativa rispetto ad essi; pertanto, ai debiti derivanti dalla transazione stessa non può attribuirsi la funzione di mero accollo della originaria obbligazione relativa al pagamento del prezzo della cessione delle quote sociali, rideterminato nel suo ammontare.
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Carolina Gentile
Dottoranda presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum di Diritto Commerciale).(continua)