Non costituisce storno di dipendenti l’assunzione dell’unico dipendente dell’impresa concorrente
Lo storno di dipendenti non è integrato dal passaggio dell’unico dipendente da un’impresa ad un’altra, seppur col ruolo qualificato di responsabile commerciale, in mancanza di elementi oggettivi che evidenzino l’intento di danneggiare l’organizzazione e la struttura produttiva del concorrente, di regola desumibile dall’elevato numero di collaboratori qualificati che vengono stornati, su cui è prevalentemente fondata l’organizzazione aziendale, e l’idoneità di tale atto a determinare una grave disfunzione nello svolgimento della normale attività della concorrente, per essere tali collaboratori non facilmente né tempestivamente sostituibili: proprio l’animus nocendi, cioè lo scopo di diminuire l’efficienza dell’impresa del concorrente, è l’elemento che porta a ravvisare la contrarietà ai principi della correttezza professionale, e si concreta in un atto direttamente ed immediatamente rivolto ad impedire al concorrente di continuare a competere, attesa l’esclusività delle nozioni tecniche di cui dispongono i dipendenti stornati.