Tutela cautelare atipica e danno irreparabile
Il concetto di irreparabilità ai fini della concessione della tutela cautelare atipica va inteso non con riguardo al danno che potrebbe derivare dal comportamento lesivo, ma con riguardo alla frustrazione che potrebbe ricevere la funzionalità del diritto (nella specie, è stata ritenuta ipotizzabile, in astratto, una inibitoria dal porre in essere qualsiasi comportamento che violasse i diritti del preteso partecipante a un patto parasociale, in funzione anticipatoria rispetto a un futuro giudizio di accertamento mero, alla luce del pregiudizio arrecato dallo svolgimento di un’assemblea per la nomina del Cda senza la partecipazione e il voto del preteso pattista portatore dello specifico diritto di indicare due consiglieri del Cda stesso).