Natura della responsabilità delle agenzie di rating. Onere della prova
Non è possibile affermare la responsabilità dell’agenzia di rating solo perché il giudizio da questa espressa non rispecchia la reale prospettiva di solvibilità dell’emittente, ma è necessario che la condotta dell’agenzia sia connotata da dolo o da colpa. Infatti, poiché il rating è un giudizio prognostico, che implica, necessariamente, una valutazione delle prospettive future di un emittente o di un titolo e di variabili che sfuggono alla sfera di controllo del soggetto che quel giudizio emette, il fatto che le previsioni non siano poi state confermate dalla realtà non indica, di per sé, che al momento in cui furono espresse le valutazioni queste non fossero dotate di un ragionevole grado di plausibilità.
Trattandosi di responsabilità di natura extracontrattuale, spetta agli investitori che si assumono danneggiati dal comportamento dell’agenzia, allegare e provare che la società di rating ha emesso un giudizio che non rispecchiava la situazione patrimoniale e finanziaria dell’emittente (per come conoscibile dalla stessa agenzia di rating)e che tale mancata corresponsione dipende dall’utilizzo di procedure di valutazioni non conformi alla prassi internazionale ed agli standard di settore.