Azione di responsabilità contemporaneamente portata avanti alla sede arbitrale e all’a.g.o.
Qualora sia pendente in sede di appello la decisione su un lodo arbitrale che verte su questione contestualmente portata alla cognizione dei giudici ordinari, questi ultimi – in applicazione dell’art. 337, co. 2, c.p.c. – devono sospendere il giudizio avanti a sé, previa valutazione prognostica sull’esito dell’impugnazione del lodo.
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Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)