19 Dicembre 2016

Invalidità della delibera assembleare di s.r.l. per difetto assoluto di informazione e decadenza del termine previsto per l’impugnazione

È invalida la delibera assembleare per difetto assoluto di informazione ex art. 2479-ter, co. 3, c.c. qualora uno dei soci, (i) per circostanze tecniche fortuite indipendenti dalla sua volontà (ii) e non attribuibili a sua colposa negligenza, non abbia avuto conoscenza alcuna dell’avviso di convocazione dell’assemblea, con compromissione assoluta del suo diritto sociale a intervenirvi consapevolmente, partecipare al dibattito assembleare e votare le proposte di decisione. Infatti, in presenza di prova positiva della mancata ricezione dell’avviso, la regolarità formale della convocazione assembleare, retta sulla presunzione di utile e tempestiva ricezione da parte di ciascun socio dell’avviso di convocazione spedito con le modalità previste dallo statuto, è destinata a venir meno.

In caso di delibera assembleare invalida per difetto assoluto di informazione, l’art. 2479-ter, co. 1 e 3, c.c. riconosce la legittimazione attiva di qualunque interessato e il termine decadenziale per l’impugnativa giudiziale di tre anni, decorrente dalla trascrizione della delibera nel libro delle decisioni dei soci.

Per visualizzare la sentenza devi effettuare login

gabriele.scaglia

gabriele.scaglia

Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto...(continua)

oppure usa questo QR code:
Scan the QR Code