Divieto di patto leonino ex art. 2265 c.c.: società di capitali e patti tra soci extrastatutari
Il divieto di patto leonino di cui all’art. 2265 c.c. – la cui ratio è riconducibile alla stessa struttura del contratto di società, in quanto la eliminazione assoluta e costante del rischio d’impresa in capo a uno dei soci ne altera radicalmente la struttura, in particolare incidendo sulla correlazione rischio/potere tipico della posizione di socio – viene in rilievo anche nel settore delle società di capitali e anche in relazione a patti tra soci estranei allo statuto sociale ma comunque destinati a produrre il medesimo effetto leonino, alterante il meccanismo di svolgimento in comune di attività economica, salvo che lo specifico contenuto di tali patti risulti funzionale ad ulteriori interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c. e comunque connessi al buon esito dell’andamento dell’impresa sociale (nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di nullità dell’accordo stipulato tra le parti per violazione del divieto di cui all’art. 2265 c.c. nonché per insussistenza di alcuna specifica funzione meritevole di tutela, risolvendosi lo stesso in una illimitata garanzia rilasciata dalla convenuta a favore dell’attrice circa il deprezzamento dell’apporto di capitale da quest’ultima eseguito nella partecipata, assicurando pertanto una posizione analoga a quella di un finanziatore, pur essendo socia).