Impugnativa di delibera assembleare di s.r.l. per mancato rispetto del termine di convocazione
Salvo che l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l’assemblea dei soci sia validamente costituita ogniqualvolta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza (o nel diverso termine eventualmente indicato dall’atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non abbia affatto ricevuto l’avviso di convocazione o lo abbia ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all’adunanza, in base a circostanza di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito (cfr. Cass. SS.UU. n. 23218/2013)
Il lasso di tempo di sei giorni appare del tutto adeguato a consentire al socio di organizzare la propria partecipazione all’assemblea anche convocata in sede non prossima alla sua residenza, ma comunque nel territorio italiano, apparendo del tutto irrilevante che per il medesimo periodo il socio avesse programmato un proprio viaggio all’estero, essendogli comunque possibile partecipare all’assemblea tramite delegato – nominabile lo stesso giorno di ricezione dell’avviso – e, in ogni caso, la programmazione di tale viaggio non attenendo a esigenze vitali e/o indifferibili tali da rendere la scelta di effettuare comunque il viaggio “causa a sé non imputabile”.
Il socio, anche se non è stato adeguatamente informato, ha l’onere di partecipare all’assemblea e ivi eventualmente richiedere ogni informazione in ordine ai dati rilevanti rispetto alle delibere da adottarsi, solo in caso di mancato adeguato chiarimento in sede assembleare potendo denunciare la carenza di informazioni, chiedendo differimento dell’adunanza al fine di colmare tale lacuna e denunciando poi il mancato rinvio quale abusivo.
La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi“), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali (nel caso di specie, l’attrice aveva eccepito nella sua prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., che lo statuto sociale avrebbe imposto non soltanto che l’avviso di convocazione fosse spedito al socio almeno otto giorni prima dell’assemblea – come già precisato in atto di citazione – ma che fosse anche ricevuto dal socio entro lo stesso termine dilatorio)
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Daniela Russo
Avvocato del Foro di MilanoLaurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione...(continua)