11 Ottobre 2016

Azione revocatoria ordinaria proseguita o esercitata dalla curatela e relativi oneri probatori

La curatela, pendendo il giudizio di revocatoria ordinaria promossa contro il debitore da parte di un creditore, ai sensi dell’art. 2901 c.c., può subentrare nel relativo processo ovvero proporre ex novo la medesima azione, ex art. 66 L.F.; in entrambi i casi, la legittimazione processuale dell’organo concorsuale è esclusiva, non potendo cumularsi a quella del creditore singolare. 

Il curatore del fallimento che esperisca l’azione revocatoria ordinaria non può limitarsi a far valere – genericamente – le ragioni creditorie del fallimento, poiché è, invece, tenuto, in caso di esplicita contestazione del convenuto, a fornire la prova che il credito di cui si tratta sia stato insinuato nella massa fallimentare.

Il curatore è tenuto a provare – anche ricorrendo a presunzioni semplici – la conoscenza, in capo al fallito, del pregiudizio arrecato dall’atto dispositivo, non essendo sufficiente la prova della conoscenza dello stato di insolvenza.

Nell’ipotesi in cui si tratti di un atto dispositivo a titolo oneroso, l’onere probatorio,  gravante sulla curatela, circa la sussistenza dell’elemento soggettivo, si estende anche con riguardo alla sfera della parte cessionaria. Sebbene, infatti, non sia necessario fornire la prova della conoscenza specifica da parte del terzo del debito gravante sul venditore e delle sue caratteristiche, è, però, necessario verificare – anche ricorrendo a presunzioni – che il terzo cessionario fosse consapevole dell’idoneità dell’atto dispositivo a recare pregiudizio alle ragioni del creditore. Deve, pertanto, essere dimostrato che il terzo fosse a conoscenza del fatto che, attraverso tale vendita, il venditore avrebbe diminuito la consistenza del proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante al creditore. In relazione alla consapevolezza dell’evento dannoso da parte del terzo non occorre, dunque, la c.d. partecipatio fraudis, essendo sufficiente la consapevolezza generica del pregiudizio alle ragioni dei creditori complessivamente considerate.

Grava sul curatore l’onere di provare l’esistenza del pregiudizio patrimoniale, quale requisito di natura oggettiva dell’azione revocatoria ordinaria, inteso come concreta lesione della garanzia patrimoniale, connesso e conseguente all’impugnato atto di disposizione patrimoniale. A tal proposito, il curatore è tenuto a dimostrare la consistenza del credito complessivamente vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito e la consistenza, successivamente all’atto dispositivo oggetto dell’azione, del patrimonio del debitore, dovendo gli porre in evidenza il peggioramento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore, causato – per l’appunto – dall’atto dispositivo contestato. Non è, però, richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore; inoltre, possono assumere rilievo modifiche peggiorative del patrimonio non solo a livello quantitativo, ma anche a livello qualitativo, tali – queste ultime – da rendere più incerta o più difficile la soddisfazione coattiva del credito.

E’ pacifico che l’eventuale monetizzazione del patrimonio mobiliare o immobiliare del debitore non sarebbe di per sé sufficiente ad escludere il pregiudizio patrimoniale, quale requisito oggettivo dell’azione revocatoria, attesa la maggiore volatilità del denaro e la meno agevolmente aggredibilità del denaro stesso.

 

 

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Carolina Gentile

Carolina Gentile

Dottoranda presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum di Diritto Commerciale).(continua)

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