Diritto di accesso alla documentazione sociale nel corso della liquidazione della srl
Il diritto di accesso alla documentazione sociale è un diritto potestativo riconosciuto dall’art. 2476, 2° comma, c.c. in favore del socio di s.r.l. che non partecipa all’amministrazione della società ed il cui esercizio è soggetto al solo limite dell’abuso del diritto ovvero, secondo altra tesi, al limite generale derivante dai doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto sociale (nella specie, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere di un giudizio ex art. 700 c.p.c. azionato dal socio richiedente l’accesso agli atti, rilevando che il liquidatore della srl avesse in effetti inviatgli la documentazione esistente, ivi incluso l’ultimo bilancio approvato – con delibera mai impugnata – dopo la messa in liquidazione della società, a seguito del quale bilancio non era stata compiuta alcuna attività sociale).