Azione sociale di responsabilità esercitata dalla società e dai creditori: legittimazione del curatore, prescrizione ed elementi costitutivi.
Nonostante il nuovo testo dell’art. 146 l.f. non richiami più gli artt. 2393 e 2394 c.c., l’azione esercitata dal curatore fallimentare assorbe e riunisce tanto l’azione sociale di responsabilità, di natura contrattuale, quanto l’azione dei creditori sociali, di natura extracontrattuale. Le due azioni, benché cumulabili oltre che esercitabili distintamente, conservano le rispettive caratteristiche anche quanto alla disciplina della prescrizione, che, con riferimento all’azione sociale di responsabilità, ex art. 2393 c.c., è di cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica, con eccezionale previsione del dies a quo ‘fisso’, in deroga al principio generale di cui all’art. 2935 c.c.
In relazione all’azione dei creditori sociali, invece, la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2949, 2° comma, c.c. inizia a decorrere dal momento in cui si verifica l’insufficienza del patrimonio sociale, che sia oggettivamente conoscibile da tutti i creditori sociali. È onere degli amministratori provare che l’insufficienza del patrimonio sociale, si sia manifestata e sia divenuta conoscibile prima della dichiarazione di fallimento.
L’applicazione del più lungo termine prescrizionale ex art. 2947, terzo comma, c.c. richiede, nel caso di condotte di mala gestio riconducibili a reati, la specifica attribuzione di fatti integranti l’illecito penale in capo ai soggetti convenuti in giudizio, con specifico riferimento alle mansioni svolte ed alle precise condotte od omissioni imputate, oltre che all’elemento soggettivo.
Con riferimento all’azione sociale di responsabilità, infine, ancorché esercitata dal curatore fallimentare, il soggetto agente deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere data prova, l’inadempimento -da parte dell’amministratore- degli obblighi a lui imposti dalla legge e/o dallo statuto, ed inoltre deve allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l’esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale di cui chiede il ristoro, e la sussistenza di un nesso causale tra la condotta dell’amministratore e il danno verificatosi.
La responsabilità in esame è diretta e personale per i singoli amministratori -non è quindi dell’organo- e dà luogo ad obbligazioni risarcitorie di natura solidale fra componenti del consiglio di amministrazione. Per la positiva affermazione della responsabilità solidale dei singoli pretesi responsabili, in ogni caso, il fatto dannoso deve essere imputabile a ciascuno dei singoli concorrenti, ancorché le condotte lesive possano fra loro essere autonome e in ipotesi diversi possano essere i titoli di responsabilità di ciascuno di essi; si deve invece procedere alla gradazione della responsabilità fra i vari autori dell’unico evento dannoso, in base all’eventuale differente apporto causale, solo nel caso di apposita domanda di ripartizione interna.